Amministrativo

La prova d'esame va scartata solo se riproduce "alla lettera" il manuale di preparazione

Secondo il Tar Lazio il giudice può apprezzare una bocciatura sotto i profili della logica e della non arbitrarietà

di Pietro Alessio Palumbo

La prova scritta dell'aspirante avvocato, magistrato, colletto bianco o altro professionista abilitato, va contrassegnata come "copiata" quando emerga una riproduzione visibilmente "alla lettera" del manuale assunto a parametro di raffronto durante le verifiche; tale cioè da escludere ogni autonoma rielaborazione dell'aspirante. Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 11009/2021) se è vero che il giudice non può sostituirsi al comitato d'esame nella valutazione delle prove, può però apprezzare una bocciatura sotto i profili della logica e della non arbitrarietà; esclusione che è legittima solo quando la trascrizione o ricopiatura in questione sia assolutamente lampante.

L'esposizione delle nozioni
La circostanza che il soggetto coinvolto nell'esposizione delle nozioni si sia attenuto all'impostazione di una nota opera di testo su cui si è preparato, non può certo essere elevato a sintomo di assenza di ogni sua originale rielaborazione. Può infatti accadere che l'ordine argomentativo utilizzato dall'esaminando sia lo stesso dei volumi su cui ha studiato; e che magari l'aspirante legale o travet sia dotato di buone capacità mnemoniche. E tutto ciò è ben possibile soprattutto quando le nozioni sviluppate nello scritto attengano a concetti basilari che trovano ricorrenza nella comune letteratura manualistica o anche in quella più nota, non esigendo quel certo passaggio argomentativo finito nei sospetti di probabile copiatura, un impegno particolarmente critico o uno speciale sviluppo da parte di chi ha studiato e memorizzato quelle peculiari nozioni giuridiche, scientifiche, tecniche, professionali.
Comportando una valutazione qualitativa della preparazione degli esaminandi, il giudizio del comitato d'esame attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile dal giudice amministrativo unicamente per palese superficialità, incompletezza, incongruenza. E ciò laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un evidente eccesso di potere; senza che il giudice debba entrare nel merito della valutazione.

La posizione del Tar
Il giudizio del Tar non può trasformarsi in un remake del verdetto espresso dalla apposita delegazione di esperti d'esame. Pertanto se è vero che ai fini della valutazione di congruità della motivazione del provvedimento di scarto del saggio personale, l'organo di valutazione non è tenuto a dare l'indicazione analitica di tutte le corrispondenze riscontrate fra la fonte oggetto di possibile trascrizione e lo scritto d'esame, è altrettanto vero che il suddetto collegio deve in ogni caso puntualmente enunciare e prudentemente comprovare la propria ragionevole "certezza" circa la materiale ricopiatura degli scritti sospetti.
Nella fattispecie, il componimento redatto, sebbene parzialmente riconducibile nell'impostazione a riflessioni e svolgimenti contenuti in un affermato manuale di preparazione, non si configurava tuttavia ripetitivo pedissequamente dello stesso e comunque in grado di escludere con assoluta sicurezza ogni autonoma capacità espositiva dell'esaminando; la sua buona di preparazione; le capacità intellettive che gli erano richieste; compresa la buona memoria (che può darsi fosse ottima).

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