Rassegne di Giurisprudenza

Legittimo il licenziamento del dipendente che durante la malattia svolge altra attività lavorativa e ritarda la guarigione

a cura della Redazione Diritto

Lavoro subordinato - Lavoratore assente per malattia - Svolgimento di altra attività lavorativa - Obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà - Violazione - Condotta idonea a ritardare rientro in azienda - Licenziamento - Legittimità.
Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, è idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la stessa, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio del lavoratore.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 12 maggio 2023, n. 12994

Giusta causa - Svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia - Principi di buona fede e correttezza - Necessità - Condotta idonea a ritardare rientro in azienda - Licenziamento - Legittimità.
L'esistenza oggettiva di uno stato depressivo, del tutto privo di correlazione causale con lo svolgimento dell'attività lavorativa presso la Società, non può spingersi sino al punto da consentire ad un lavoratore di "scegliere il contesto lavorativo" più favorevole o gradito, vale a dire di rimanere lontano dall'azienda e prestare altrove la sua attività lavorativa. Il canone di grave violazione della buona fede e correttezza è ravvisabile nello svolgimento dell'attività lavorativa in favore di terzi, "oggettivamente idonea a ritardare il rientro in azienda", laddove costituisca "un'alternativa lavorativa scelta dalla lavoratrice".
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 luglio 2020, n. 14086

Licenziamento - Lavoratore assente per malattia - Svolgimento di altra attività durante la malattia - Giusta causa di recesso - Ammissibilità - Condizioni.
Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, da valutarsi con giudizio ex ante in relazione al tipo di patologia e alle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 aprile 2017, n. 10416

Licenziamento - Licenziamento per giusta causa - Assenza per malattia - Svolgimento contestuale di altra attività lavorativa - Giusta causa - Configurabilità - Condizioni - Specifica contestazione - Necessità.
Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolente simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, ferma restando la necessità che, nella contestazione dell'addebito, emerga con chiarezza il profilo fattuale, così da consentire una adeguata difesa da parte del lavoratore.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 agosto 2014, n. 17625