Civile

Formazione e regolamentazione degli elenchi dei professionisti delegabili, considerazioni sul primo popolamento

Interviene l'Associazione nazionale di Coordinamento dei Delegati e Custodi che condivide gli interventi di riforma e auspica l'attenuazione delle prime criticità

di Giuseppe Caramia *

Come noto, il 1° marzo 2023, è andata a regime la disciplina per la formazione degli elenchi dei professionisti a cui possono essere delegate le operazioni di vendita ai sensi dell'articolo 179 ter disp. att. c.p.c.
Il testo di nuovo conio prevede, tra l'altro, che legittimati all'iscrizione nell'elenco sono gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata da documentare alla stregua di uno dei seguenti requisiti: a) avere svolto nel quinquennio precedente (all'entrata in vigore della norma?) non meno di dieci incarichi di professionista delegato, b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015, c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, dai Consigli nazionali dei professionisti coinvolti, ovvero da università pubbliche o private.
Inoltre, si rimette alla Scuola superiore della magistratura l'elaborazione delle linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati.
Il nuovo assetto normativo è evidentemente ispirato dalla logica di arginare il fenomeno delle liste di professionisti delegabili sovrabbondanti, operando la selezione alla stregua del dato esperienziale, rappresentato dall'aver svolto dieci incarichi nel quinquennio anteriore al 28.2.2023; in alternativa a tale requisito, l'iscrizione potrà essere chiesta in forza di uno specifico percorso di specializzazione in grado di formare professionisti particolarmente qualificati nell'ambito delle liquidazioni coattive.
La prospettiva di creare un elenco di alte professionalità è condivisa dall'Associazionenazionale di Coordinamento dei Delegati e Custodi in quanto più volte il Giudice della nomofilachia ha precisato che il professionista delegato è ausiliario sui generis del giudice dell'esecuzione e in quanto tale rappresenta pur sempre l'Ufficio, partecipa alla iurisdictio, svolgendo funzioni in tutto equiparate a quelle giurisdizionali del delegante (Cass. 19/05/2022, n. 16219; Cass. 9.5.2019 n. 12238).
Pur condividendo la ratio di valorizzare le esigenze di competenza e preparazione di coloro che saranno incaricati come custodi/delegati, due dei requisiti de quibus, lett. b) e c) non sono nell'immediato acquisibili e nemmeno potranno esserlo prima dell'anticipata entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 179 ter disp. att. c.p.c.
Invero, ad oggi non è possibile organizzare i corsi funzionali all'acquisizione del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata, né la Scuola Superiore della Magistratura ha elaborato le linee guida per i corsi di formazione ed aggiornamento previsti dalla lettera c), con la conseguenza che in sede di primo popolamento l'elenco sarà costituito unicamente da coloro che abbiano una comprovata esperienza pregressa.
In conclusione, l'Associazione nazionale di Coordinamento dei Delegati e Custodi, condivide gli interventi di riforma che riguardano la figura del custode/professionista delegato, attribuendogli un ruolo centrale nel procedimento che ne ha aumentato competenze e responsabilità, pur sottolineando l'opportunità di intervenire per attenuare le criticità afferenti al primo popolamento dell'elenco.

* Presidente dell'Associazione nazionale di Coordinamento dei Delegati e Custodi


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