Penale

La Cassazione torna sui presupposti necessari affinché la compensazione volontaria integri la bancarotta preferenziale

Nota a sentenza: Cass. pen., Sez. V, 8 luglio 2022, n. 26412

di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi *

Con la sentenza in commento la quinta sezione della Suprema Corte ha ribadito la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale nei casi in cui l'operazione di compensazione volontaria venga effettuata dall'imprenditore in stato di insolvenza e allo scopo di favorire alcuni creditori in danno di altri, riaffermando il principio di diritto per cui "la compensazione volontaria, pur consentita in generale dall'art. 1252 cod.civ. e dall'art. 56 L. fall ., può integrare il reato di cui all'art. 216 , comma terzo, L. fall. nei casi in cui l'accordo sia raggiunto durante la fase dell'insolvenza e sia finalizzato a favorire alcuni creditori con danno per gli altri"

Questa in sintesi la vicenda processuale.

La Corte d'appello di Catania confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Caltagirone nei confronti della legale rappresentante di una società imputata in relazione ai reati di bancarotta patrimoniale, preferenziale e documentale. Avverso detta pronuncia l'imputata ricorreva per Cassazione adducendo, tra gli altri motivi di ricorso, il vizio di motivazione con riferimento alle argomentazioni spese in sentenza con riferimento all'asserita integrazione dell'elemento psicologico del reato di bancarotta preferenziale. Secondo l'assunto difensivo, infatti, l'imputata non avrebbe agito allo scopo di favorire un creditore rispetto agli altri, bensì al fine di salvaguardare l'attività di impresa, avendo la stessa ceduto i crediti in compensazione del pagamento dei canoni di locazione dei locali aziendali.

La Cassazione ha, tuttavia, ritenuto infondato il suddetto motivo, sostenendo che la citata operazione di cessione di beni – peraltro, effettuata a titolo di compensazione di un credito vantato da un creditore riconducibile al medesimo gruppo familiare – integri un'ipotesi di bancarotta preferenziale in quanto posta in essere in prossimità della fase liquidatoria della società. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, l'operazione di compensazione volontaria, sebbene astrattamente lecita, se effettuata durante lo stato di insolvenza è potenzialmente lesiva del credito vantato dai creditori della società rimasti insoddisfatti e, dunque, capace di integrare il reato di bancarotta preferenziale.

Segnatamente, il terzo comma dell'art. 216 L.F. punisce, a titolo di dolo specifico, l'imprenditore che nel corso del fallimento favorisca alcuni creditori provocando un danno agli altri in violazione del principio della par condicio creditorum, secondo il quale, ai sensi degli artt. 111 L.F., 2741 e 2221 c.c., ogni creditore ha uguale diritto alla soddisfazione delle proprie pretese, salvi i diritti di prelazione. Nondimeno, conformemente al dettato della giurisprudenza di legittimità, l'elemento psicologico richiesto per il reato in parola sussiste, altresì, nella forma eventuale qualora l'imprenditore in stato di insolvenza effettui pagamenti o simuli titoli di prelazione con lo scopo di favorire alcuni creditori accettando la possibilità di danneggiarne altri.

Ebbene, secondo la Corte, nella vicenda in esame, la suddetta cessione del credito – pur posta in essere con l'asserito scopo di salvaguardare l'attività di impresa – essendo stata posta in essere in un momento di irreversibile crisi aziendale, sarebbe stata finalizzata a favorire illegittimamente un solo creditore, peraltro appartenente al medesimo nucleo familiare dell'imputata.

Alla luce dei principi sopra richiamati, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso affermando che un'operazione di compensazione volontaria (quale quella oggetto del caso in scrutinio), effettuata in un momento in cui la società si trovi già in stato di insolvenza, possa integrare il reato di bancarotta preferenziale se la condotta de qua sia, altresì, supportata dal dolo specifico (normativamente richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato) di favorire alcuni creditori in danno di altri.

*a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi (dello Studio Legale Ventimiglia)

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