Civile

Lo studio metodologico viola il diritto d’autore

La Cassazione (ordinanza 4038) accoglie il ricorso degli eredi del pittore Mario Schifano contro l’omonima fondazione

di Patrizia Maciocchi

La raccolta di opere di un’artista in uno studio metodologico viola il diritto d’autore se riproduce integralmente i lavori ed è in concorrenza sull’utilizzo economico che spetta ai titolari del diritto. Lo stesso vale nel caso di riproduzione, non limitata ai particolari, delle opere inserite nel catalogo di una mostra. La Cassazione (ordinanza 4038) accoglie il ricorso degli eredi del pittore Mario Schifano contro l’omonima fondazione. Ente chiamato in causa dagli eredi dell’artista già in altri procedimenti in seguito ai quali è stato accertato che la Fondazione non potesse usare il nome del pittore, né presentarsi come unico soggetto autorizzato a certificare l’autenticità delle opere di Schifano.

Con l’ordinanza di ieri, la Suprema corte, cancella la decisione con la quale la Corte d’appello aveva considerato legittima la pubblicazione, insieme a un’Università, di uno «Studio metodologico» in sei volumi. Una catalogazione informatica di 24mila lavori di Schifano che – ad avviso della Corte territoriale – era lecita perché non riguardava la produzione complessiva dell’artista e non aveva scopo commerciale, ma scientifico. Circostanze che avrebbero consentito alla duplicazione di rientrare nella deroga prevista dall’articolo 70 della legge sul diritto d’autore. Una norma secondo la quale è libera la riproduzione strumentale alla critica o alla discussione, o solo illustrativa per scopi legati all’insegnamento e alla ricerca scientifica dell’utilizzatore. Senza porsi dunque in concorrenza con l’utilizzo economico delle opere che spetta al titolare del diritto. Diritto che comprende non solo la riproduzione di copie identiche all’originale, ma anche qualunque tipo di riproduzione in scala. Nel caso esaminato la Cassazione nega che l’opera, alla quale l’Università aveva contribuito solo per un volume, avesse solo scopi illustrativi. Lo Studio, riproducendo in scala opere protette, era idoneo a entrare in concorrenza con i diritti di sfruttamento esclusivo dei titolari.

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