Immobili

L'occupazione di beni condominiali da parte di un bar-tabacchi integra una molestia possessoria

Lo precisa il Tribunale di Latina con l'ordinanza 10 agosto 2022

di Fulvio Pironti

Integra una molestia possessoria l'utilizzo indiscriminato e pressoché esclusivo di beni comuni da parte dell'esercente di un bar-tabacchi il quale ne impedisce il libero e pacifico godimento. E' il principio reso dalla ordinanza del Tribunale di Latina pubblicata il 10 agosto 2022.

Il caso
Un condominio agiva contro il titolare di un bar-tabacchi deducendo che aveva illegittimamente occupato con propri arredi il marciapiede e l'androne condominiale in uno all'area antistante l'ingresso della scala dell'edificio. L'occupazione dell'area di accesso alla scala - su cui giacevano bidoni della immondizia, tavoli, sedie e un distributore automatico di sigarette - menomava il diritto dei condòmini alla fruizione del marciapiede e rendeva difficoltoso l'accesso all'edificio. Inoltre, fra i condòmini vi erano disabili ai quali veniva impedito il transito per accedere alle rispettive abitazioni.

La decisione
Il decidente rileva che la produzione documentale e la ricostruzione dello stato dei luoghi descritta dall'amministratore del condominio in udienza ha permesso di ritenere provata la turbativa del possesso dell'area antistante l'ingresso della scala del condominio.
Chiarisce che il condominio dispone di una area destinata a marciapiede per l'accesso pedonale all'androne dello stabile e di uno spazio riservato a parcheggi privati. Gli spazi e l'androne comune della scala risultano essere occupati da materiali vari riconducibili al bar-tabaccheria: sedie poste all'ingresso della scala, secchi per la raccolta dei rifiuti, tavoli, sedie e attrezzature da bar, tavoli e sedie collocati sui parcheggi privati del condominio nonché distributore automatico di tabacchi.
La collocazione di tali oggetti su una area usualmente utilizzata dai condòmini per raggiungere i propri alloggi integra senz'altro una molestia possessoria. E' vero che tale condotta non priva integralmente l'altrui disponibilità del bene, tuttavia concreta un evidente ostacolo e disturbo al normale godimento del bene. Ad integrare la molestia, precisa il tribunale, è sufficiente una attività materiale (o giuridica) consapevolmente posta in essere e con un apprezzabile contenuto di disturbo che comporti un diverso modo di essere del possesso o del suo esercizio. Tant'è che per configurare la molestia possessoria è sufficiente che lo stato di possesso sia posto soltanto in dubbio o pericolo. Consegue che gli ostacoli al godimento delle aree condominiali occupate devono essere integralmente rimossi.
Il tribunale latinense ha accolto il ricorso per manutenzione del possesso promosso dal condominio ordinando all'esercente del bar-tabacchi di liberare da ogni materiale riconducibile all'attività commerciale, il marciapiede e il parcheggio privato antistante l'ingresso della scala del condominio e l'androne.
Al riguardo, va rammentato che l'appropriazione del bene comune è uno dei temi di conflitto più ricorrenti in àmbito condominiale. E' noto che l'uso della cosa comune non può spingersi fino alla sottrazione in danno della compagine comproprietaria. Sono abusi condominiali le sottrazioni (parziali o integrali) del bene alla sua naturale funzione perché ostacolano o comprimono la normale fruibilità da parte dei condòmini comproprietari nel cui novero è indubbio vi rientri l'occupazione con beni privati di qualsiasi genere. In definitiva, concretizza una lesione del diritto di comproprietà e legittima i singoli condòmini (o, come nel presente caso, l'ente condominiale) alla azione ripristinatoria.

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