Penale

Alla difesa garanzia di accesso agli atti delle intercettazioni

Dichiarata nulla la richiesta di rinvio a giudizio dal Gip di Varese

di Giovanni Negri

La notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non esaurisce gli oneri a presupposto dell’esercizio dell’azione penale. E tra questi oneri una rilevanza particolare ha la effettiva possibilità di esame da parte della difesa degli atti depositati dal pubblico ministero con il materiale relativo a intercettazioni, come previsto dalla riforma entrata in vigore nel 2020. In caso contrario la richiesta di rinvio a giudizio deve essere dichiarata nulla.

A queste conclusioni è approdato il Gip di Varese, con ordinanza del 15 novembre, che si sofferma su un elemento significativo introdotto nel Codice di procedura penale dalla riforma Orlando delle intercettazioni, il comma 2 bis dell’articolo 415 bis. Il provvedimento è intervenuto a valle delle contestazioni avanzate dalle difese che lamentavano come la disponibilità degli atti contenuti nel fascicolo dell’accusa , conseguenza della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, era stata limitata o negata da provvedimenti o comportamenti del pubblico ministero.

La premessa, sottolineata dall’ordinanza, è che «la sovrabbondanza captativa, quantunque ritualmente autorizzata e giustificata da natura e oggetto delle indagini, produce inevitabilmente oneri organizzativi con riflessi processuali». Insomma, la questione va affrontata allam luce, ricorda il Gip, della continua evoluzione delle forme di indagine e dei loro esiti, cristallizzati nella documentazione.

Di fronte così a fatti che non risultano smentiti dal Pm, l’ordinanza avverte che la compromissione del diritto di difesa in questo caso coinvolge l’atto introduttivo della fase processuale, conseguente all’avviso di conclusione delle indagini preliminari, «da esso condizionato, ma autonomo», e cioè la richiesta di rinvio a giudizio. Non è così possibile un intervento “a sanatoria” nel contesto dell’udienza preliminare perchè l’effetto di lesione del diritto costituzionale alla difesa si è verificato durante le indagini preliminari.

La disposizione in discussione, allora, l’articolo 415 bis comma 2 bis, attribuisce, è la lettura dell’ordinanza, agli indagati e ai loro difensori una facoltà «concretamente attuabile, mediante adeguati provvedimenti organizzativi dell’Ufficio di procura» di prendere visione ed estrarre copia degli atti di indagine.

In caso contrario, il deposito del fascicolo deve essere ritenuto solo apparente e scatta la causa di nullità prevista dall’articolo 416, primo comma, del Codice di procedura, perchè la richiesta di rinvio a giudizio non è stata preceduta da un avviso coerente con l’esercizio del diritto di difesa. Conclusione che travolge anche la concessione del rito abbreviato concesso all’imputata.

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