Rassegne di Giurisprudenza

Accertamento del passivo, improcedibilità del giudizio arbitrale all'insorgere della liquidazione coatta amministrativa

a cura della Redazione Diritto

Appalto – Accertamento di credito - Clausola compromissoria - Giudizio arbitrale – Liquidazione coatta amministrativa – Improcedibilità – Lodo emesso - Nullità
Il giudizio arbitrale promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l'accertamento di un credito da esso dipendente diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto stante l'esclusività dell'accertamento del passivo nella sede concorsuale cui è comunque tenuta la parte creditrice se il rapporto è ancora pendente, cioè non esaurito; il lodo ciononostante emesso, prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall'art. 81 l.f. all'organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto presupposto e senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta, è nullo con conseguente inettitudine a produrre effetti già nei confronti della procedura concorsuale in quanto lo scioglimento dell'appalto in conseguenza dell'apertura del concorso ne realizza un effetto legale ex nunc, solo risolutivamente condizionato alla decisione di subentro del commissario fin quando è possibile e così gli arbitri, nella fattispecie, difettano di potestas judicandi; l'apertura della procedura concorsuale in pendenza del rapporto determina altresì, secondo la regola generale dell'art. 72 comma 6 l.f. valevole anche per l'appalto la inefficacia della clausola negoziale che ne fa dipendere la risoluzione da tale evento.
• Corte di Cassazione, sez. U., civ., sentenza 23 febbraio 2023 n. 5694

Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - In genere art. 83 bis l.fall. - Presupposti applicativi - Pendenza del procedimento arbitrale - Successiva dichiarazione di fallimento della parte contrattuale - Contratto contenente clausola arbitrale accessoria - Scioglimento del rapporto contrattuale ex artt. 72 ss. l.fall. - Effetti - Improseguibilità dell'arbitrato - Applicabilità della norma all'ipotesi di esclusione di una cooperativa fallita da un consorzio in forza di norma statutaria - Esclusione.
L'art. 83 bis l.fall. si limita a disporre che, qualora in pendenza di arbitrato sia dichiarato il fallimento di una delle parti del contratto cui accede la clausola compromissoria, il relativo procedimento diviene improseguibile ove il rapporto negoziale sia sciolto secondo le disposizioni di cui agli artt. 72 ss. l.fall.; la norma non trova, pertanto, applicazione nella diversa ipotesi in cui, non constando la pendenza di un procedimento arbitrale, una cooperativa aderente ad un consorzio ne sia esclusa in virtù di una norma statutaria che tanto preveda per il caso di fallimento della consorziata.
• Corte di Cassazione, civ., sez. VI-1, ordinanza del 23 ottobre 2017, n. 25054

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - In genere - Credito verso impresa fallita o sottoposta ad amministrazione straordinaria - Azionabilità in sede arbitrale - Esclusione - Fondamento.
In sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, giacché l'effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è comunque paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dal fallimento o dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dell'avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l'accertamento di un credito compreso nella procedura concorsuale, allo speciale ed inderogabile procedimento di verificazione dello stato passivo.
• Corte di Cassazione, sez. U., civ., ordinanza 21 luglio 2015 n. 15200