Civile

Vaccino anti-Covid 19 dal carattere sperimentale e in grado di alterare il Dna: l'ordinanza con cui il Tribunale di Firenze ha riammesso al lavoro una psicologa no vax

La pronuncia de qua è destinata ad aprire una breccia sui futuri approcci giurisprudenziali, tenuto conto del sostrato giuridico - nonché, almeno apparentemente, ideologico - su cui ne riposa la motivazione, schietta e diretta, in larga parte convergente con le argomentazioni invocate dalla diffusa - e, talvolta, mediaticamente relegata - corrente di pensiero c.d. no vax

di Mario Benedetti e Alessandro D'Achille*

Non è destinato a placarsi l'eclatante scalpore mediatico, oltre che giuridico, originato dalla recentissima ordinanza con cui il Tribunale di Firenze, nella persona della (Dott.ssa Susanna Zanda), lo scorso 6 luglio, ha annullato il provvedimento con cui l'Ordine degli Psicologi della Toscana ha sospeso una propria iscritta dall'esercizio della professione, per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale ex art. 4, D.L. 44/2021, sulla scorta dell'assunto per cui ‘‘la sospensione dall'esercizio dalla professione rischia di compromettere beni primari quali il diritto al lavoro […]'' - nella specie, unica fonte di sostentamento del soggetto sospeso - ‘‘acquisito per nascita in base all'art. 4 Cost.'' e che ‘‘viene in questo caso inammissibilmente concesso dall'Ordine di appartenenza previa sottoposizione di un trattamento iniettivo''.

La pronuncia de qua, dalla portata dirompente e già etichettata dai primi commentatori come dalla rilevanza ‘‘storica'', è destinata ad aprire una breccia sui futuri approcci giurisprudenziali, tenuto conto del sostrato giuridico - nonché, almeno apparentemente, ideologico - su cui ne riposa la motivazione, schietta e diretta, in larga parte convergente con le argomentazioni invocate dalla diffusa - e, talvolta, mediaticamente relegata - corrente di pensiero c.d. no vax.

Tra gli assunti affermati - senza il ricorso a mezzi termini - dal Tribunale di Firenze, spicca quello per cui lo scopo che si proponeva il citato D.L. 44/2021, ossia quello di ‘‘impedire la malattia e di assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario'', può predicarsi ampiamente fallito, come emerge dai report di AIFA e dei più autorevoli istituti di vigilanza europei - tra cui Euromomo e Eudravigilance -, attestanti il sostanziale insuccesso della vaccinazione, rivelatasi inidonea ad impedire il dilagare del contagio, la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e dei decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi.

È con altrettanta fermezza linguistica che il provvedimento declina quella che, a suo modo di intendere, è la portata da riconoscersi all'art. 32 Cost. che, inserendosi nel contesto di una carta costituzionale ‘‘personocentrica'', non consentirebbe, dopo l'esperienza del ‘‘nazi-fascismo'' - riferimento, questo, quanto mai impattante e tristemente evocativo - ‘‘di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato''.

Consenso informato che, del resto, non sarebbe neppure ipotizzabile allorquando, come nella specie, i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento risultino coperti non solo dal segreto industriale ma, financo ed ‘‘incomprensibilmente'', da segreto ‘‘militare''.

Ritenuto quindi: che l'obbligo vaccinale de quo viola ictu oculi gli artt. 4, 32 e 36 Cost. che pongono al centro la persona, ‘‘difendendola prima di tutto dallo Stato''; che l'impugnato provvedimento attua un'innegabile discriminazione del soggetto sospeso rispetto ai colleghi vaccinati; ed infine, che il predetto soggetto non possa essere costretto per sostentare sé medesimo a ‘‘sottoporsi a trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile'', il Tribunale ne ha autorizzato il reintegro nell'esercizio della professione senza sottoposizione a trattamento iniettivo, con modalità sia in presenza che da remoto, alla stessa stregua dei colleghi vaccinati.

*a cura dell' Avv. Mario Benedetti e del Dott. Alessandro D'Achille, BLB Studio Legale

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A cura della redazione PlusPlus24 Diritto

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