Civile

La sospensione dei termini processuali vale anche per i giudizi della Corte dei conti

Lo ha precisato la sezione III della Cassazione civile con l'ordinanza n. 13181/2021

di Mario Finocchiaro

L'articolo 1 della legge n. 742 del 1969, che stabilisce la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, va interpretato nel senso che la sospensione opera con riguardo a tutti i giudizi in materia di diritti soggettivi o interessi legittimi, salve le eccezioni espressamente previste. L'istituto opera, pertanto, anche nei giudizi davanti alle giurisdizioni speciali e, quindi, anche a quelli promossi per responsabilità erariale innanzi alla Corte dei conti. Questo il principio espresso dalla sezione III civile della Cassazione con l'ordinanza 17 maggio 2021 n. 13181.

Nessun precedente
Non risultano precedenti esattamente in termini, con riguardo ai procedimenti innanzi alla Corte dei conti, da parte della Suprema Corte.
Con riguardo alla giurisprudenza della Corte dei Conti, nello stesso ordine di idee della pronunzia in rassegna si è ritenuto:
- ai fini del computo del termine quinquennale dal deposito del conto giudiziale, previsto dall'articolo 2 legge n. 20 del 1994, per l'estinzione del relativo giudizio, si applica la disciplina relativa alla "sospensione dei termini processuali nel periodo feriale" prevista dall'articolo 1 legge n. 742 del 1969, Corte dei Conti, sentenza 21 novembre 2013, n. 196, in Italgiureweb, 2013, che ha ritenuto che non si fosse verificata l'estinzione di un giudizio di conto, in quanto il termine quinquennale di estinzione doveva ritenersi sospeso ciascun anno per 46 giorni, dall'1 agosto al 15 settembre;
- le disposizioni sulla sospensione feriale dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge n. 742 del 1969, sono applicabili anche al termine fissato al presunto responsabile del danno per controdedurre all'invito di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 453 del 1993, poiché il termine per la presentazione delle deduzioni e quello per l'emissione dell'atto di citazione partecipano della medesima natura propedeutica del processo, Corte dei Conti, sentenza 28 settembre 2010, n. 164, ivi, 2010;
- le disposizioni sulla sospensione dei termini feriali ex articolo 1 della legge n. 742 del 1969 devono interpretarsi come riferite anche ai termini relativi allo svolgimento di attività che, pur se cronologicamente antecedenti la instaurazione del processo, siano comunque destinate a produrre i loro effetti sul processo medesimo, quali - nel procedimento istruttorio dell'Ufficio di Procura - i termini per controdedurre contenuti nell'invito e i termini per la emissione dell'atto di citazione: ciò, in analogia con la previsione di cui all'articolo 240 bis delle norme di coordinamento del Cpp sulla equiparazione dei termini procedurali ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, allo scopo di dare effettività al diritto di difesa, Corte dei Conti, sentenza 6 aprile 2009, n. 386, ivi, 2009;
- il termine di 120 giorni, previsto dalla legge per l'emissione dell'atto di citazione è da ritenersi processuale, pertanto rimane sospeso nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 742 del 1969, Corte dei Conti, sentenza 22 maggio 2008, n. 390, ivi, 2008;
- il termine per la presentazione delle deduzioni all'invito e quello per l'emissione dell'atto di citazione partecipano della medesima natura propedeutica del processo; pertanto anche al termine assegnato dal P.R. al presunto responsabile si applica la disciplina della sospensione feriale prevista dall'articolo 1 della legge n. 742 del 1969, Corte dei Conti, sentenza 30 ottobre 2007, n. 343, ivi, 2007.
In generale, per l'affermazione che la sospensione di cui all'articolo 1, della legge n. 742 del 1969 opera con riguardo a tutti i giudizi in materia di diritti soggettivi o interessi legittimi, salve le eccezioni espressamente previste e l'istituto opera, pertanto, anche nei giudizi davanti alle giurisdizioni speciali e, quindi, anche a quelli promossi innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli, Cassazione, sentenza 29 gennaio 2001, n 35.

I giudizi davanti al Consiglio di Stato
Con riguardo ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato, si è precisato, in molteplici occasioni, che il termine per la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso pronuncia del Consiglio di Stato e per il deposito del controricorso è soggetto a sospensione feriale anche quando la pronuncia impugnata verta in materia di pubblico impiego, Cassazione, sezioni unite, sentenze 13 dicembre 2007, n. 26087; 22 ottobre 2002, n. 14895; 11 febbraio 1984 n. 1241.

La giurisprudenaza amministrativa
In sede di giurisprudenza amministrativa si è affermato, tra l'altro:
- il termine annuale previsto per la proposizione dell'appello dall'articolo 327 Cpc decorre dalla data di pubblicazione della decisione, ma a tal fine, non va computato il periodo di sospensione dei termini feriali (giorni 46) ai sensi dell'articolo 1 legge 7 ottobre 1969 n.742; l'anzidetta sospensione può operare anche due volte nell'ipotesi in cui, dopo la prima sospensione, il termine annuale non sia decorso interamente al sopraggiungere del successivo periodo feriale, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 8 aprile 2004, n. 1994, in Italgiureweb, 1994;
- la deroga al principio della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, introdotta dall'articolo 3 legge 7 ottobre 1969 per le controversie innanzi al giudice ordinario in materia previdenziale e di lavoro, in quanto di carattere eccezionale, non può essere estesa al di là dei casi espressamente previsti, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza, 17 febbraio 2000, n. 901, in Vita notarile, 2000, p. 215;
- la sospensione feriale dei termini processuali stabilita dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 deve ritenersi valida anche nei giudizi in materia di appalti di opere pubbliche per le quali l'articolo 19 della legge 23 maggio 1997 n. 135 di conversione del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67 ha introdotto l'abbreviazione dei termini processuali, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 6 maggio 1999, n. 611, in Giurisprudenza italiana, 1999, p. 1950;
- ai fini del calcolo del termine per la proposizione dell'appello avverso le sentenze dei Tar, occorre tener conto del periodo di sospensione feriale previsto dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742, il quale stabilisce che i termini processuali sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 giugno 1998 n. 952, in Foro amministrativo, 1998, I, p. 1778;
- l'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, ha stabilito la sospensione durante il periodo feriale di tutti indistintamente i termini processuali, che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; tale sospensione, essendo un istituto di carattere generale, è applicabile a tutti i giudizi amministrativi non aventi carattere di urgenza e, quindi, anche alle controversie aventi ad oggetto il regolamento di competenza, Consiglio di Stato, sez. IV, 5 maggio 1997, n. 494, in Italgiureweb, 1997.

Le Commissioni tributarie
Con riferimento al contenzioso innanzi alle Commissioni tributarie, cfr.:
- nel senso che in materia tributaria, al ricorso avverso la cartella esattoriale non si estende l'esclusione della sospensione feriale dei termini, stabilita dall'articolo 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 per l'opposizione all'esecuzione, atteso il carattere eccezionale di tale norma, non suscettibile di interpretazione analogica e l'esistenza di una specifica disciplina per l'esecuzione forzata tributaria, la cui tutela giudiziaria è affidata alle Commissioni tributarie, Cassazione, sentenza 9 luglio 2014, n. 15643;
- per il rilievo che ai sensi dell'articolo 16, sesto comma, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002, nel computo del termine lungo per proporre impugnazione avverso le sentenze relative a controversie tributarie suscettibili di essere definite ai sensi dell'articolo citato, il periodo di sospensione feriale dell'anno 2003 (1 agosto - 15 settembre) ricadente nella più ampia fase di sospensione stabilita in via eccezionale dalla norma in esame (1° gennaio 2003-1° giugno 2004), resta in essa assorbito e non deve, quindi, ulteriormente computarsi, Cassazione, sentenza 11 marzo 2010, n. 5924, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, notificato il 30 aprile 2005, avverso una sentenza della commissione tributaria regionale pubblicata il 16 luglio 2002 e non notificata, considerando spirato il termine il 17 marzo 2005, in quanto dovevano computarsi, oltre al periodo di sospensione ex legge n. 289 del 2002, solo quelli di sospensione feriale del 2002 e del 2004 e non anche quello del 2003;
- per la precisazione che il ricorso per Cassazione avverso le decisioni della commissione tributaria centrale, esperibile in applicazione diretta dell'articolo 111 della Costituzione, è soggetto, in difetto di espressa previsione o regolamentazione sulla disciplina del contenzioso tributario di cui al Dpr 26 ottobre 1972 n. 636, all'integrale applicazione delle norme del codice di rito, ivi compreso l'articolo 327 Cpc pertanto la proponibilità del ricorso resta preclusa quando ancorché non siano scaduti sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione tributaria centrale, ed indipendentemente dagli adempimenti della notificazione o comunicazione del dispositivo, sia trascorso un anno dalla data della sua pubblicazione, cioè del deposito in segreteria secondo le modalità dell'articolo 38 del citato decreto, inclusa la sua sospensione nel periodo feriale, Cassazione, sentenza 5 marzo 1987, n. 2039, in Giurisprudenza delle imposte, 1987, I, p. 92.
Per tutte, nel senso che è tempestivo il ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, mediante deposito nella segreteria della Commissione di secondo grado, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione impugnata, maggiorato del periodo di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, Comm. trib. centr., sez. 27, sentenza 30 settembre 1993, n. 2630, in Italgiureweb, 1993.
Nel senso che nel procedimento disciplinare a carico di esercente professione sanitaria (nella specie, farmacista), nella fase innanzi al Consiglio dell'Ordine professionale locale, che ha natura amministrativa, non si applica la legge n. 742 del 1969 sulla sospensione dei termini processuali in periodo feriale, ed agli uffici di detto Ordine non sono applicabili, per analogia, le norme sull'apertura e sulla chiusura degli uffici giudiziari. In detto procedimento deve tuttavia essere assicurato il diritto di difesa, in quanto attraverso di esso è esercitata un'attività preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva, di natura giurisdizionale, Cassazione, sentenza 29 maggio 2003, n. 8625. (Nella specie, l'incolpato, in data 26 luglio 1996 aveva ricevuto la comunicazione del Consiglio dell'Ordine professionale che la decisione era stata fissata per il 4 settembre successivo e che gli uffici sarebbero rimasti chiusi dal 12 al 17 agosto; l'incolpato inoltrava istanza di rinvio con raccomandata del 9 agosto 1996, non ricevuta dal Consiglio e non presenziava all'adunanza fissata per il 4 settembre 1996; la S.C., in applicazione del succitato principio di diritto, ha escluso la denunziata violazione del diritto di difesa).

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