Responsabilità

Nell'incidente stradale prevale la velocità fuori legge dell'auto rispetto all'altezza del guard-rail

Il veicolo viaggiava a una velocità di circa 100 all'ora (il doppio rispetto a quanto disposto dalla norma)

di Giampaolo Piagnerelli

In un sinistro stradale in cui è deceduto il guidatore di un'auto, la Cassazione ha puntato il dito sulla eccessiva velocità del veicolo rispetto alla non corretta altezza del guard rail. Quest'ultimo, infatti, era in linea con i vecchi criteri di altezza e non doveva esser alzato in base alla più recente normativa. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n.15447/23.

La vicenda

Venendo ai fatti un diciannovenne il 7 settembre 2006, alle ore 5 del mattino, percorrendo la via Salaria in Roma, perdeva il controllo della propria autovettura andando violentemente a collidere contro il guard rail che delimitava il lato destro della carreggiata e, quindi, non avendo la barriera impedito l'uscita di strada del mezzo, finiva per schiantarsi contro un albero, che ne provocava la morte sul colpo. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che sulla base degli elementi acquisiti in giudizio era da ritenersi:

1) che l'uscita di strada dell'autovettura era avvenuta "a causa della condotta di guida imprudente del guidatore, neopatentato, il quale marciava a una velocità quantomeno doppia rispetto al limite dei 50 km orari esistenti in loco e che, nell'effettuare rientro nella propria corsia di marcia dopo la manovra di sorpasso dell'auto, per cause imprecisate, collegate con probabilità la propria inesperienza ed alla velocità eccessiva, aveva perso il controllo della propria autovettura";

2) che al momento dell'incidente "il fondo stradale era asciutto, il traffico scarso, il tratto rettilineo, a doppia corsia di marcia, e l'illuminazione artificiale sufficiente";

3) che "il guard rail (del quale non viene stigmatizzato dal Ctu il cattivo stato di manutenzione, ma soltanto l'altezza non regolamentare) era di altezza pari a 40-50 cm., mentre le prescrizioni regolamentari all'epoca vigenti prevedevano che dovesse avere 75 cm. di altezza;

4) «con probabilità, ove fosse stato invece di altezza regolamentare, "avrebbe potuto contenere e dissipare l'urto del mezzo deformandosi".

In definitiva il giudice di merito aveva concluso nel ritenere che la causa preponderante del sinistro fosse stata la "condotta di guida incauta del danneggiato, che violava le prescrizioni del codice della strada", nonché e "in misure inferiore, ma non trascurabile", per "le caratteristiche della barriera di contenimento, la quale, dove fosse stata di altezza regolamentare, avrebbe potuto con verosimiglianza sortire quantomeno un effetto di contenimento delle conseguenze più nefaste dell'incidente".

Il verdetto di legittimità

Si legge, però, nella sentenza della Cassazione che il Dm n. 223/92 "si applica unicamente alle strade di nuova costruzione", per cui è erronea la decisione di merito che ha individuato l'attitudine della cosa a recare danno esclusivamente nella sua non conformità a regole di cautela specifica (altezza non a norma del guard rail). Conclude la sentenza ricordando quindi che la colpa fosse interamente imputabile alla velocità doppia rispetto a quella prevista dalla legge (100 km/h, invece di 50) senza che potesse interferire in alcun modo l'altezza del guard rail.

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