Responsabilità

Risarcimento ridotto per il passeggero senza cintura

Per la Cassazione scatta il concorso di colpa per fatto colposo del trasportato se emerge che quest'ultimo non indossa la cintura di sicurezza

di Marina Crisafi

Scatta il concorso di colpa se il passeggero del veicolo coinvolto nel sinistro non indossa la cintura di sicurezza. Perciò anche se persiste il nesso causale tra i danni subiti e il sinistro, il risarcimento va ridotto per la colposa omissione derivante dal mancato utilizzo del dispositivo da parte della vittima. Questo è quanto emerge dall'ordinanza n. 26052/2022 con cui la terza sezione civile della Cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi del passeggero morto in un grave incidente stradale.

La vicenda
Gli eredi avevano adito il Palazzaccio avverso la decisione d'appello di riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la piena responsabilità del conducente nella determinazione del sinistro condannandolo in solido con l'assicurazione al risarcimento del danno.
Per la corte d'appello l'entità del risarcimento andava ridotta poiché era emerso che lo sfortunato giovane passeggero che viaggiava sul sedile di destra accanto al conducente, era stato rinvenuto esanime all'interno della vettura, privo delle cinture di sicurezza.
Per cui il nesso causale tra tale colposa omissione, sanzionata dall'articolo 172 del codice della strada, e il grave trauma cranico riscontrato sulla vittima determinava, secondo la Corte di merito, la necessità di ridurre l'entità del risarcimento nella misura di un terzo a titolo di concorso di colpa (articolo 1227 cod. civ.).
Da qui il ricorso in Cassazione degli eredi della vittima.

Il ricorso
Secondo gli stessi la sentenza infatti avrebbe erroneamente ritenuto provato il fatto colposo del trasportato, ai sensi dell'articolo 1227 cod. civ., consistente nel mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, incorrendo in un "errore di percezione", perché dalla relazione peritale non risultava indicata l'esistenza di un trauma cranico sul corpo della vittima, per cui il mancato uso delle cinture non sarebbe stato provato.
A dire dei ricorrenti, dunque, la sentenza avrebbe ridotto l'entità del risarcimento senza una vera motivazione o con una motivazione ritenuta apodittica. La Corte d'appello, inoltre, si dolgono gli eredi, avrebbe ritenuto dimostrato il concorso del fatto colposo della vittima, per la mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza, in assenza di elementi idonei a provare detta circostanza, quando invece, l'intera responsabilità dell'accaduto doveva essere posta a carico del conducente, in assenza di un'effettiva prova del concorso di colpa del trasportato.

La decisione
I giudici di legittimità, tuttavia, confermano la decisione d'appello ritenendo tutti i motivi di ricorso inammissibili.
In più occasioni, infatti, la S.C. ha affermato che "in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico" (v., tra le altre, n. 11656/2022; 14358/2018).
Nel caso di specie, la Corte d'appello, benché con una motivazione alquanto stringata, ha dato conto, anche attraverso il richiamo al verbale redatto dalla stradale, delle ragioni per le quali ha riconosciuto un concorso di colpa a carico del trasportato, a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Per cui, concludono gli Ermellini rigettando il ricorso, le censure prospettate, pur contenendo "profili suggestivi in ordine ad una diversa possibile ricostruzione della dinamica del sinistro, secondo cui il trasportato non aveva riportato un trauma cranico ed aveva invece indossato la cintura di sicurezza" si risolvono in un tentativo evidente di ottenere un esame diverso e non consentito in sede di legittimità.

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