Responsabilità

Le tabelle milanesi e non romane come parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale: una questione chiusa o ancora aperta?

Il contributo è tratto dall'approfondimento"Le tabelle milanesi e non romane come parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale: una questione chiusa o ancora aperta?", a cura dell' Avv. Alessandro D'Urbano – of Counsel di BLB Studio Legale - Responsabilità e Risarcimento - Il Mensile 1 marzo 2022 n. 11

di Alessandro D'Urbano*



Il contributo è tratto dall'approfondimento" Le tabelle milanesi e non romane come parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale: una questione chiusa o ancora aperta? ", a cura dell' Avv. Alessandro D'Urbano – of Counsel di BLB Studio Legale - Responsabilità e Risarcimento - Il Mensile 1 marzo 2022 n. 11

Il tema del risarcimento del danno non patrimoniale e della sua liquidazione continui a essere una incessante fonte di dibattito e di contrasti nel panorama dottrinario e giurisprudenziale italiano.

Come in molti altri casi i problemi hanno origine dalle lacune normative che solo dopo lungo tempo vengono colmate dal nostro Legislatore (talvolta senza portare a una risoluzione definitiva del problema).

Ad esempio, la nozione di danno biologico, elaborata negli anni '80 e alla quale poi ci si è comunemente riferiti dopo la pronuncia della Consulta n. 184/1986, è stata codificata solo a partire dal 2000 (v. D.L. 23.2.2000, n. 38 e poi L. 5.3.2001, n. 57 ) ed oggi è recepita anche nell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni private.

Al contrario, non esiste alcuna definizione legislativa del danno morale, sul quale, pure, non vi è in dottrina (e neppure in giurisprudenza) alcun accordo sul significato da attribuire al concetto, cosa che ha generato forti contrasti circa il risarcimento da riconoscere alla vittima; problema che, a sua volta, si è poi riflettuto sul quantum del danno da liquidare e che è alla base delle dissertazioni sulla validità di questa o quella tabella.

La disamina della giurisprudenza sopra effettuata (Cfr. approfondimento citato in premessa Ndr.) consente oggi di individuare alcuni punti "fermi"; tuttavia, non si può certo affermare che questi punti fermi abbiano eliminato ogni contrasto. Al contrario, i contrasti sono probabilmente destinati ad aumentare dopo le ultime sentenze della Cassazione sopra richiamate. (Idem Ndr.)

Infatti, se per il danno morale connaturato a una lesione della salute è ormai opinione generale che il risarcimento del danno non patrimoniale debba essere risarcito sulla base delle tabelle meneghine, quale criterio paranormativo cui il Giudice deve attenersi, ferma restando la facoltà allo stesso riconosciuta dall'art. 1226 c.c. di discostarvisi e sempreché la diversa scelta sia adeguatamente motivata (strada che segue tuttora il Tribunale di Roma), nel caso di danno morale diverso e distinto da quello insito nel danno biologico non abbiamo la stessa certezza.

Se è vero che, decidendo in queste ultime e diverse fattispecie, la Cassazione ha essa stessa indicato criteri cui il giudice deve attenersi per la liquidazione del danno morale patito dalla vittima, essa ha apertamente sconfessato le tabelle meneghine in favore di quelle romane, così rivitalizzando uno scontro di fatto mai sopito.

Nel frattempo, Il Tribunale di Milano ha recepito le critiche di Cassazione 25164/2020 e ha modificato ancora le proprie tabelle (le ultime sono del marzo 2021), adeguandosi anche dal punto di vista lessicale alle specifiche da ultimo fornite dalla Cassazione (cfr. pag. 6 delle tabelle "si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate "danno biologico" e "danno morale/sofferenza soggettiva", sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite come "danno biologico/dinamico-relazionale" e "danno da sofferenza soggettiva interiore" media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata) e, per quanto attiene il danno da perdita parentale, prevedendo una forbice cui il Giudice può fare riferimento e che gli "consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare: nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, nell'età della vittima primaria e secondaria"(cfr. pag. 8 ).

La sentenza in commento ( Corte di Cassazione, sez. III, civ., ordinanza 2 dicembre 2021 n. 38077 ), seppur relativa a una fattispecie di danno non da perdita del rapporto parentale ma di danno morale diverso da quello dinamico-relazione, potrebbe essere una prima conferma della perdurante validità delle tabelle meneghine anche per questi diversi casi, ma è ancora presto per parlare di certezze (tra l'altro nel caso della sentenza in commento non è dato sapere quale fosse il grado di invalidità riconosciuto dal medico legale per valutare se le critiche mosse dal Tribunale di Roma alle tabelle milanesi per le lesioni superiore al 34% possano essere state considerate dalla Cassazione).

Dunque, nell'attesa che vengano approvate dal legislatore le tabelle uniche nazionali per i macro danni, e che si possa verificare se il legislatore riterrà i relativi criteri applicabili a tutte le fattispecie in cui si controverta di un danno morale, e non solo a quelle legate ai sinistri assicurativi latu senso intesi, non resta che osservare come la Cassazione continuerà a pronunciarsi.

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*A cura dell'Avv. Alessandro D'Urbano – of Counsel di BLB Studio Legale

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