Penale

La mancata corresponsione dell'assegno stabilito in sede di separazione o divorzio è procedibile d'ufficio

Il rinvio all'articolo 570 del Codice penale sul reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si riferisce solo alla pena

di Paola Rossi

La Corte di cassazione conferma il principio affermato dalle sezioni Unite penali - prima della riforma penale del 2018 - secondo cui il reato per l'omissione dell'assegno di mantenimento o divorzile instaurato dalla legge 898/1970 fosse a procedibilità d'ufficio. Quindi l'abrogazione dell'articolo 12 sexies della "originaria" legge sul divorzio non ha modificato l'asserita procedibilità d'ufficio del reato di mancata corresponsione dell'assegno disposto dal giudice a seguito di separazione o scioglimento del vincolo matrimoniale.

Abrogazione non modificativa
Secondo i giudici di legittimità - come si legge nella sentenza n. 27937/2022 - il rinvio all'articolo 570 del Codice penale operato dalla norma abrogativa dell'articolo 12 sexies (prima previsione del reato ora trasfuso nell'articolo 570 bis del Codice penale) si riferisce al trattamento sanzionatorio e non alle condizioni di procedibilità previste dalla fattispecie penale della violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'abrogazione è di fatto solo formale e nulla cambia pre o post riforma rispetto al rinvio dal punto di vista sanzionatorio al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'articolo 570 del Codice penale. Rinvioquindi identico quello fatto dalla norma abrogata e dalla nuova fattispecie codicistica. Ragion per la quale va considerato immutato e ancora legittimo l'orientamento della sezioni Unite penali sul punto della procedibilità d'ufficio.

Assegno di mantenimento e continuazione
Nella stessa giornata la Cassazione ha tra l'altro depositato la sentenza n. 27938/2022 dove alla materia aggiunge un rilevante insegnamento sulla configurabilità o meno della continuazione a fronte di plurime omissioni dell'assegno riconosciuto al coniuge e alla prole. Dice in sintesi la Cassazione che a fronte di plurime omissioni realizzate senza soluzione di continuità non è possibile affermare l'esistenza del reato continuato in quanto si tratta di reato permanente che termina con il dovuto pagamento integrale di quanto era obbligo corrispondere in base alle statuizioni del giudice della separazione.

Si rileva che nella prima pronuncia in realtà la contestazione era stata elevata tenendo conto della continuazione senza però un rilievo sul punto da parte della Cassazione.
Vale la pena concludere sottolineando che la norma abrogativa della disposizione originaria della legge sul divorzio è l'articolo 7 del Dlgs 1° marzo 2018 n. 21 efficace dal 6 aprile 2018.

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