Rassegne di Giurisprudenza

Società, garanzie su beni del fallimento ed accertamento del passivo

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Fallimento e procedure concorsuali - Garanzie - Diritto ritenzione - Beni mobili - Spedizioniere - Privilegio ex artt.2761 e 2756 c.c. - Ripartizione dell'attivo - Liquidazione dei beni
I titolari del diritto di ritenzione su beni mobili compresi nel fallimento, costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verificazione di cui all'art. 52 legge fall., anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, che non sottopone a concorso la posizione soggettiva del terzo, il quale non è creditore del fallito; né è configurabile un'ammissione atipica al passivo, che sia circoscritta ai beni oggetto della garanzia, valendo per la realizzazione di quest'ultima l'intervento nella ripartizione dell'attivo al fine di trovare soddisfazione sul ricavato della liquidazione dei beni sui quali insiste la prelazione.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 25 maggio-2022, n. 16939

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere creditore garantito dal fallito per credito verso debitori diversi dal fallito - Art. 52 l.fall. - Ammissione al procedimento di verificazione - Esclusione - Fondamento.
I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito e non possono proporre domanda di separazione ex art. 103 l.fall, non risultando neanche tra i destinatari dell'avviso del curatore ex artt. 92 e 107, comma 3, l.fall.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, Sentenza 12 luglio 2019 n. 18790

Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento e procedure concorsuali (in genere) - Beni immobili compresi nel fallimento - Ipoteca - Verificazione dello stato passivo
Titolari di diritti d'ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono - anche dopo la novella della L. Fall., articolo 52, comma 2, introdotta dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006 - avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, di cui al capo V della L. Fall., in quanto non sono creditori diretti del fallito e l'accertamento dei loro diritti non può essere sottoposto alle regole del concorso, senza che sia instaurato il contraddittorio con la parte che si assume loro debitrice, dovendosi, invece, avvalere, per la realizzazione delle loro pretese in sede esecutiva, delle modalità di cui agli articoli 602, 603 e 604 c.p.c.
Corte di Cassazione, civ., sez. I, Sentenza 20 novembre 2017 n. 27504