Penale

Le perquisizioni all'interno di studi legali vanno sempre operate con le garanzie a tutela dell'attività difensiva

La qualità di indagato del legale non fa venir meno l'esigenza di tutelare la riservatezza degli atti relativi alla professione

di Paola Rossi

Le garanzie procedurali per lo svolgimento di attività di ispezione, perquisizione e sequestro all'interno di uno studio legale vanno sempre rispettate anche se l'avvocato risulti egli stesso indagato. La qualità di indagato non fa infatti venir meno l'esigenza di tutelare comunque l'attività difensiva svolta dagli avvocati.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 44892/2022, ha operato una scelta tra due orientamenti che si contrastano sul punto e ha rigettato il ricorso della procura contro la decisione del tribunale del riesame che aveva accolto l'istanza di dissequestro di un legale, che era coindagato in altro procedimento con i medesimi assisititi in quello per cui la polizia giudiziaria aveva proceduto alla perquisizione e al sequestro di documenti.

Le tutele di cui si discute sono quelle previste dall'articolo 103 del Codice di procedura penale intitolate specificamente "Garanzie di tutela del difensore" ossia di tutti gli avvocati e procuratori iscritti all'ordine forense. Tra le previsioni spicca quella che prevede che gli accessi agli studi legali avvengano sempre con la presenza di un rappresentante dell'ordine degli avvocati cui appartiene il difensore cautela che, appunto, non era stata adottata nella vicenda giunta fino in Cassazione. Non si può quindi limitare l'operatività di tali garanzie al solo caso in cui l'accesso per l'ispezione dello studio sia adottato nell'ambito del procedimento dove l'avvocato è difensore dell'imputato.

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