Comunitario e Internazionale

Possibile stop al trasporto in Stati Ue dei rifiuti urbani indifferenziati anche se trattati per termovalorizzazione

L'autorità nazionale competente può negare l'autorizzazione perché la natura dello scarto risulta immutata dopo il trattamento

di Paola Rossi

La Regione Veneto poteva legittimamente negare l'autorizzazzione al trasporto in Slovenia di rifiuti urbani non differenziati, in applicazione dei principi di autosufficienza e di prossimità, posti a tutela dell'ambiente e della salute umana. Ma soprattutto, poteva negare tale autorizzazione anche se i rifiuti in questione erano stati trattati ai fini della loro termovalorizzazione. Come spiega la Cgue, infatti il cambio di categoria all'interno del catalogo europeo Cer non è rilevante se sostanzialmente il trattamento non ne ha modificato la natura.
La Corte di giustizia dell'Unione europea - con la sentenza sulla causa C-315/20 - rispondendo al quesito pregiudiziale del Consiglio di Stato ha, infatti, affermato la prevalenza delle norme Ue poste a tutela dell'ambiente sulle categorie del Cer (catalogo europeo dei rifiuti). Quindi, il passaggio del rifiuto trattato da una categoria a un'altra non basta di per sé ad affermarne modificata la composizione, lasciando impregiudicata la possibilità che l'autorità competente si opponga alla loro spedizione in altro Stato membro. In conclusione, la Corte stabilisce l'identità di trattamento giuridico di tutti i rifiuti urbani indifferenziati ai fini della loro spedizione all'estero senza che rilevi se siano non trattati e destinati all'eliminazione oppure trattati per la co-combustione.

Le norme Ue interpretate dalla Cgue
Con l'odierna pronuncia, la Corte ha interpretato il regolamento n°1013/2006 alla luce del Considerando 33 della direttiva 2008/98/Ce, nel senso che:
•i rifiuti urbani sottoposti a trattamento meccanico per il recupero energetico, classificabili nel codice 19 12 12 del Cer, sono soggetti al medesimo regime giuridico dei rifiuti urbani non differenziati raccolti presso i nuclei domestici e destinati all'eliminazione, classificabili nel codice 20 03 01 del Cer, poiché il trattamento cui sono stati sottoposti non ne modifica l'originaria natura;
•l'autorità competente - nel caso in esame la Regione - può pertanto opporsi alla spedizione in virtù dei principi di autosufficienza e prossimità, che impongono una cautela agli Stati membri ai fini della tutela dell'ambiente.

La Corte ha ritenuto che il regime giuridico applicabile al trasporto dei rifiuti dipenda dalla natura sostanziale di questi ultimi e non dalla loro classificazione formale effettuata sulla base del CER, evidenziando la particolare attenzione prestata dal regolamento n. 1013/2006 e dalla direttiva 2008/98 ai rifiuti urbani non differenziati, tanto da prevedere espressamente l'applicabilità delle medesime norme sul trasporto a tutti i rifiuti urbani non differenziati, siano essi destinati all'eliminazione o alla termovalorizzazione.

Il caso confermato dalla Cgue
La Regione Veneto ha quindi correttamente negato l'autorizzazione, disconoscendo la natura speciale dei rifiuti in questione. Secondo la Regione, si tratterebbe di rifiuti urbani non differenziati, classificabili secondo il codice 20 03 01 CED, destinati all'eliminazione. Legittimo perciò affermare che la loro natura originaria non muta in seguito al trattamento per la termovalorizzazione, cui eventualmente siano sottoposti.
I rifiuti urbani non differenziati devono essere raccolti il più vicino possibile al luogo in cui sono stati prodotti, in ragione dei principi di autosufficienza e prossimità, in base all'articolo 16 della direttiva 2008/98 e all'articolo 182 bis, primo comma, lettera B) del Codice dell'ambiente.
Il Tar Veneto aveva invece annullato la decisione negativa della Regione Veneto, ma la Cgue oggi ne smentisce il ragionamento escludendo che i rifiuti in questione siano classificabili, secondo il diritto dell'Unione, come rifiuti speciali.


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