Amministrativo

Valida la procedura concorrenziale in lotto unico

Se nel bando d’appalto è stata esplicitata la motivazione della scelta

di Roberta Raimondo

Il Consiglio di Stato con la sentenza 5199/2022, ha chiarito che deve ritenersi legittima e non in contrasto con l’articolo 51 Dlgs 50/2016, la scelta della Pa di esperire una procedura concorrenziale in un lotto unico laddove nel bando sia stata esplicitata la motivazione della scelta. La fattispecie oggetto d’esame riguardava una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di fornitura e full maintenance service di cinque treni bi-modali attrezzati con i sistemi di misura a bordo per la diagnostica nazionale.

La ricorrente lamentava la mancata suddivisione in lotti dell’appalto che, anche in relazione ai requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, ne avrebbe di fatto impedito la partecipazione. Il Collegio, pur precisando che l’articolo 51 Dlgs 50/2016 ha mantenuto e in parte rafforzato il principio della «suddivisione in lotti», posto in essere «al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese» alle gare pubbliche, ha ricordato che lo stesso non risulta posto in termini assoluti e inderogabili in quanto prevede che «le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera d’invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139».

Benché infatti la suddivisione in lotti rappresenti uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, è indubbio che tale principio non possa costituire un precetto inviolabile, né possa comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le Stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara, in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica, assumendo, piuttosto, la natura di principio generale adattabile alle peculiarità del caso, funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto.

Per giurisprudenza consolidata peraltro il principio della «suddivisione in lotti» proprio in quanto espressione della discrezionalità amministrativa, è sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria.

Nell’ipotesi di specie la motivazione espressa della mancata suddivisione, era contenuta nel bando ove era testualmente specificato che «ai sensi dell’articolo 51 Dlgs 50/2016 il lotto unico è funzionale a garantire economie di scala in termini tecnologici, gestionali, economici e manutentivi, in quanto il costo della progettazione, sviluppo, allestimento della linea di produzione e omologazione viene sostenuto una sola volta, con conseguente ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione», ragion per cui la decisione della Pa doveva ritenersi legittima.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©