Civile

Notifica dell'appello via Pec, non serve l'attestazione di conformità

Lo ha affermato la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 981/2023

di Francesco Machina Grifeo

Il deposito telematico di un documento telematico non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce. Lo ha affermato la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 981 depositata oggi, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente destinatario di un avviso di accertamento per un maggior reddito di 40 mila euro.

In primo grado la Ctp aveva dato ragione all'esercente ritenendo che l'Amministrazione finanziaria non fosse riuscita a provare la ricorrenza di indizi gravi, precisi e concordanti, di evasione contributiva. Proposto appello, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, l'aveva dichiarato inammissibile riscontrando un difetto di prova della notificazione dell'atto introduttivo del gravame, per non essere stata attestata la conformità dell'atto, nativo digitale, "dei suoi allegati e della ricevuta di attestazione e di consegna" dal difensore dell'Ente impositore impugnante.

Proposto ricorso, la Cassazione ha invece dato ragione al Fisco disponendo un nuovo giudizio in Ctr e affermando che l'attestazione di conformità dell'atto depositato è richiesta soltanto nel caso in cui l'atto notificato sia allegato al fascicolo dibattimentale previa estrazione di copia analogica. E che tale evento si verifica nel solo caso in cui non sia stato possibile procedere al deposito con modalità telematica dell'atto notificato con modalità telematica.

"La ragione della scelta operata dal legislatore, che non richiede l'attestazione di conformità in relazione all'atto nativo digitale, il quale sia prodotto in giudizio in tale forma, mediante allegazione telematica al fascicolo dibattimentale - spiega la decisione -, dipende dal fatto che, a differenza dei documenti su supporto cartaceo, in cui vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale, quando il deposito riguarda l'atto digitale, lo stesso non viene prodotto in 'copia', bensì in originale, essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale.

E siccome la VI Sezione civile Tributaria non ha rinvenuto "specifici precedenti in termini", ha ritenuto "opportuno esprimere il principio di diritto secondo cui: quando la produzione di un atto, nativo digitale, quale la notificazione a mezzo Pec del ricorso in appello, degli allegati e dell'attestazione di consegna, avvenga in giudizio tramite l'allegazione al fascicolo processuale mediante modalità telematica, non è richiesta l'attestazione di conformità all'originale dell'atto prodotto da parte del difensore".

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