Rassegne di Giurisprudenza

Convivenza more uxorio: se la relazione finisce non si restituiscono le somme spese per una ristrutturazione della casa della compagna

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Obbligazioni - Indebito arricchimento - Convivenza more uxorio - Fine della relazione - Spese di ristrutturazione - Non ripetibili.
Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. Tuttavia, si può configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo che esulano dal semplice adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e familiari della famiglia di fatto travalicanti limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Corte di cassazione, sezione VI, 3 civile, ordinanza 1° luglio 2021 n.18721

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere rapporto di convivenza - Prescrizione - Termine - Decorrenza.
Nell'ambito del rapporto di convivenza "more uxorio", il termine di prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento decorre non dai singoli esborsi, bensì dalla cessazione della convivenza.
Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 12 giugno 2020 n. 11303

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere presupposti - Prestazioni di un convivente 'more uxorio' nei confronti dell'altro - Azione ex art. 2041 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante il principio dell'indebito arricchimento in relazione ai conferimenti di denaro e del proprio tempo libero, impegnato in ore di lavoro per la costruzione della casa che doveva essere la dimora comune, effettuati da uno dei due partner in vista della instaurazione della futura convivenza, atteso che la volontarietà del conferimento non era indirizzata a vantaggio esclusivo dell'altro partner - che se ne è giovato dopo scioglimento del rapporto sentimentale in ragione della proprietà del terreno e del principio dell'accessione - e pertanto non costituiva né una donazione né un'attribuzione spontanea).
Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 7 giugno 2018 n.14732

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere - Presupposti - Prestazioni di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro - Azione ex art. 2041 cod. civ. - Ammissibilità - Limiti.
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Corte di cassazione, sezione civile, sezione III, sentenza 15 maggio 2009 n. 11330