Civile

Banche: sanzioni al Cda per le maxi liquidazioni ai manager sganciate dai risultati

La Cassazione, ordinanza n. 17567 depositata oggi, conferma la "multa" di 90mila euro a un componente del Cda di Mps

di Francesco Machina Grifeo

No alle maxi liquidazioni dei top manager bancari slegate dai risultati raggiunti. Sì alla "multa" per i componenti del Cda che le hanno deliberate. La Corte di cassazione, ordinanza n. 17567 depositata oggi, ha così respinto il ricorso di un componente del Consiglio di amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena contro la sanzione di 90mila euro irrogatagli (al pari degli altri componenti) dalla Banca d'Italia per la violazione delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (art. 53, co. 1, lett. d) del Tub). Al centro della vertenza la delibera del Cda del gennaio 2012 che - in sede di cessazione dell'incarico per risoluzione consensuale – ha attribuito un compenso di 4 milioni di euro all'ex direttore generale, oltre a tutte le spettanze contrattuali e di legge.

Confermata dunque la decisione della Corte d'Appello di Roma secondo cui i compensi liquidati non erano stati collegati alla performance realizzata e ai rischi assunti. Non solo, per il giudice di merito, era irragionevole "alla luce dei pessimi risultati ottenuti" anche la clausola che teneva indenne il Dg uscente "da azioni, anche di terzi".

Proposto ricorso, la Cassazione l'ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile. Per i giudici di legittimità le erogazioni "si sono aggiunte … a quelle spettanti contrattualmente", e l'accordo non rispetta le disposizioni del Tub e della legge Comunitaria 2010.

La II Sezione richiama poi il passaggio della Corte territoriale secondo cui la finalità delle disposizioni sulla remunerazione, di ancorare i compensi pattuiti in caso di conclusione anticipata del rapporto sulla base della performance e dei rischi assunti, è comprensibile tenuto conto che "deve escludersi che la banca per reperire le somma occorrenti a detto compenso possa adoperare le somme a qualunque titolo affidate dai risparmiatori, oppure il patrimonio di vigilanza della banca stessa".

Del tutto legittime, conclude la Cassazione, sono quindi le statuizioni circa il "contrasto tra l'accordo di risoluzione e le disposizioni del 2011 volte a introdurre meccanismi incentivanti" correlati alla performance della banca. Come peraltro (Cass. 9371/2020) palese è anche il contrasto con tali norme della clausola volta a tenere indenne il direttore generale da responsabilità.

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