Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 6 e il 10 marzo 2023

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) regolamento di competenza ed esperibilità in caso di pronuncia positiva senza previo invito a precisare le conclusioni; (ii) giudizio di appello e litisconsorzio processuale; (iii) domanda giudiziale e sua modifica; (iv) spese processuali e presupposti per la compensazione delle stesse; (v) liquidazione compensi al CTU e provvedimento abnorme; (vi) spese processuali, soccombenza e valore della controversia; (vii) diritti di obbligazione ed eccezione di incompetenza territoriale; (viii) notifica e suo perfezionamento per notificante e destinatario.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

COMPETENZA – Cassazione n. 6567/2023
L'ordinanza consolida il principio secondo cui il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza – senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito – e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità e incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco e oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli artt. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 6609/2023
La decisione ribadisce che l'integrazione del contraddittorio, in fase di gravame, deve essere disposta non solo quando il giudizio di primo grado si sia svolto nei confronti di litisconsorti necessari di diritto sostanziale, e l'appello non sia stato proposto nei confronti di alcuni di essi, ma anche nel caso di c.d. litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti, non legate da litisconsorzio necessario, purché si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, derivando la sua necessità dal solo fatto che le parti siano state presenti in primo grado.

DOMANDA GIUDIZIALE – Cassazione n. 6627/2023
La pronuncia riafferma che la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.

SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 6635/2023
La sentenza ribadisce che, ai sensi del vigente art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dalla citata disposizione.

COMPETENZA TECNICA D'UFFICIO – Cassazione n. 6934/2023
Cassando il decreto impugnato, l'ordinanza riafferma che il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme.

SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 6969/2023
La decisione rimarca che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il criterio che limita il valore della causa alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, deve valere, con riguardo al giudizio di secondo grado, oltre che per l'ipotesi in cui sia rigettato l'appello volto ad ottenere una somma maggiore, anche per quella, corrispondente alla fattispecie in esame, in cui sia accolto il gravame volto a ridurre la condanna di tale somma.

COMPETENZA – Cassazione n. 7090/2023
La decisione riafferma che, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti – come quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., in ipotesi di causa relativa a diritti di obbligazione – grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l'eccezione, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito.

NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 7150/2023
La notifica si perfeziona per il notificante nel momento della consegna al notificatore, e, per il destinatario, nel momento in cui è ritirato e, ove non sia possibile risalire documentalmente alla data di deposito del piego non consegnato, presso l'ufficio postale e questa, collocandosi tra la data di spedizione del piego e quella di ritiro dello stesso da parte del destinatario, si ponga, in un arco temporale in cui viene a scadere un termine posto dalla legge a carico del notificante, come nel caso di termine perentorio assegnato per l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., incombe sul notificante l'onere di provare la tempestività della notifica, dovendo quest'ultima, in mancanza, considerarsi intempestiva.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Competenza – Regolamento di competenza – Questione di competenza – Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni – Regolamento di competenza – Ammissibilità – Condizioni. (Cpc, articoli 42, 177, 183 e 187)
Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza – senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito – e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli articoli 187, comma 3, e 177, comma 1, del codice di procedura civile (Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto inammissibile il proposto regolamento di competenza, in quanto il giudice del merito, nel rigettare l'eccezione di incompetenza, disponendo la concessione dei termini di legge per la modificazione ed integrazione delle domande, aveva dimostrato in modo incontestabile che la decisione assunta doveva ritenersi comunque interlocutoria e, in astratto, suscettibile di ripensamento in sede di decisione finale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 giugno 2017, n. 14223; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 29 settembre 2014, n. 20449).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 marzo 2023 n. 6567 – Presidente Cirillo; Relatore Pellecchia

Procedimento civile – Appello – Integrazione contraddittorio – Necessaria – Presupposti – Litisconsorzio c.d. processuale – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa ad azione di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale. (Dlgs 209/2005, articolo 144; Cpc, articoli 102, 327 e 331)
L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al precedente grado del giudizio, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel precedente grado del giudizio (articolo 331 cod. proc. civ.) (Nel caso di specie, relativo ad una sentenza pronunziata in primo grado tra più parti in causa inscindibile per la sussistenza, ex articolo 144, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, di un litisconsorzio necessario tra l'impresa di assicurazione ed il responsabile del danno, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto, nella circostanza, il giudice d'appello, dopo aver correttamente disposto l'integrazione del contraddittorio, autorizzando il ricorrente a procedere alla notificazione nei confronti della compagnia assicuratrice, contraddicendo sé stesso, aveva poi erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello, mentre, anche in applicazione dell'enunciato principio, avrebbe potuto accedere a tale declaratoria soltanto in caso di mancato o tardivo rinnovo della notifica dell'appello alla predetta compagnia assicuratrice quale litisconsorte necessario). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 aprile 2016, n. 7732; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 aprile 2010, n. 9046; Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 gennaio 2010, n. 1535),
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 6 marzo 2023 n. 6609 – Presidente Travaglino; Relatore Gianniti

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Art. 186, comma 6, c.p.c. – Precisazioni e modificazioni della domanda – Ammissibilità – Limiti. (Cpc, articoli 166, 167, 183, 633 e 645)
La memoria di cui all'articolo 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, definito in sede di gravame con la riforma della sentenza di primo grado e la declaratoria di risoluzione per inadempimento di un contratto di compravendita e condanna della società ricorrente, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di quest'ultima in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la decisione gravata, in quanto la "reconventio reconventionis" spiegata dal controricorrente solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., doveva ritenersi inammissibile, dovendo la stessa essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 novembre 2019, n. 30745)
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 6 marzo 2023 n. 6627 – Presidente Lombardo; Relatore Mocci

Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione – Art. 92, comma 2, c.p.c. – Applicabilità – Presupposti – Individuazione. (Cpc, articolo 92)
Ai sensi dell'articolo 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio definito in prime cure con una declaratoria di risoluzione di un contratto di locazione per grave inadempimento della odierna intimata in veste di conduttrice, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nel disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito, con conferma per il resto di ogni altra statuizione della decisione appellata, aveva offerto una ragione giustificatrice che, per un verso, contraddiceva la stessa motivazione sul merito della controversia e, per altro verso, si rivelava del tutto eccentrica rispetto all'ambito di applicazione del criterio indicato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 febbraio 2020, n. 3977; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4696; Corte costituzionale, sentenza 7 marzo 2018, n. 77).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 6 marzo 2023 n. 6635 – Presidente Frasca; Relatore Scrima

Procedimento civile – Consulenza tecnica d'ufficio – Liquidazione dei compensi in favore del C.T.U. – Decreto successivo alla definizione del giudizio – Abnormità – Conseguenze – Rimedi esperibili – Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Ammissibilità – Esclusione – Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. – Ammissibilità – Fondamento – Termine. (Cost, articolo 111; Dpr 115/2002, articoli 83 e 170; Cpc, articoli 327 e 633)
Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l'opposizione ex articolo 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex articolo 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex articolo 327 cod. proc. civ., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex articolo 633, n. 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto avverso il decreto con cui il giudice del merito aveva liquidato il compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio nominato nella causa civile incardinata tra il ricorrente e l'altro odierno intimato, decreto emesso dopo che quest'ultima era già stata definita nel merito con sentenza, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato non potendo la causa essere proposta ai sensi dell'articolo 382, comma 3, cod. proc. civ.) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 agosto 2017, n. 20478; Cassazione, sezione civile L, sentenza 31 dicembre 2009, n. 28299).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 8 marzo 2023 n. 6934 – Presidente Di Virgilio; Relatore Fortunato

Procedimento civile – Spese processuali – Rimborso delle spese di lite posto a carico della parte soccombente – Valore della controversia – Criterio del "disputatum" – Applicabilità in primo e secondo grado – Presupposti rispettivi – Individuazione – Fattispecie relativa ad accoglimento di appello proposto per ottenere la riduzione della condanna al pagamento della somma pronunciata in primo grado. (Dm 55/2014, articoli 4 e 5; Cpc, articoli 10, 14 e 91)
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del "disputatum", ovverosia sulla base di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza. Pertanto, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello volto ad ottenere una somma maggiore è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame volto ad ottenere una somma maggiore è accolto. Il criterio che limita il valore della causa alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, ovviamente, deve valere, con riguardo al giudizio di secondo grado, oltre che per l'ipotesi in cui sia rigettato l'appello volto ad ottenere una somma maggiore, anche per quella in cui sia accolto l'appello volto a ridurre la condanna di tale somma (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta a seguito di un ingiunzione di pagamento di somme reclamate a titolo di corrispettivo per forniture di prodotti farmaceutici rimaste impagate, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito la causa, riliquidando l'importo, pari a due terzi delle spese processuali del secondo grado di giudizio, ferma la compensazione di un terzo, posto a carico del ricorrente; nella circostanza, infatti, la corte territoriale aveva liquidato le spese del grado omettendo di fare applicazione del criterio del "disputatum", ovvero tenendo conto della somma che aveva formato oggetto di impugnazione, ed applicando, invece, erroneamente, il criterio del "decisum" ovvero tenendo conto della somma oggetto della statuizione di condanna). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 novembre 2022, n. 35195; Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 novembre 2017, n. 27871; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 gennaio 2011, n. 536).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 8 marzo 2023 n. 6969 – Presidente Scrima; Relatore Spaziani

Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Diritti di obbligazione – Eccezione di incompetenza territoriale – Onere del convenuto – Portata – Onere di proposizione dell'eccezione e di prova della relativa fondatezza – Sussistenza – Mancato assolvimento – Conseguenze – Rigetto dell'eccezione. (Cc, articolo 1182; Cpc, articoli 18, 19 e 20)
In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti – come quelli indicati negli articoli 18, 19 e 20 cod. proc. civ., in ipotesi di causa relativa a diritti di obbligazione – grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l'eccezione, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (Nel caso di specie, richiamando l'enunciato principio, la Suprema Corte, in accoglimento del regolamento proposto, ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Latina, il quale, con ordinanza, accogliendo l'eccezione sollevata dalla società odierna intimata, aveva dichiarato l'incompetenza territoriale, dichiarando nullo il decreto ingiuntivo opposto, ed assegnando alle parti il termine di novanta giorni per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Tivoli ritenuto competente; nella circostanza, la predetta società, convenuta in sede monitoria, pur avendo tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Latina ritenendo competente il Tribunale di Tivoli, aveva del tutto omesso di dedurre e di comprovare l'inesistenza di alcuna propria sede secondaria o di un proprio stabilimento nel territorio di Latina ex articolo 19 cod. proc. civ., incorrendo, in tal modo, nel vizio di incompletezza dell'eccezione di incompetenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 luglio 2018, n. 17311).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 9 marzo 2023, n. 7090 – Presidente Frasca; Relatore Dell'Utri

Procedimento civile – Notificazioni – Perfezionamento – Riguardo al notificante ed al destinatario della notificazione – Distinzione – Fondamento. (Cpc, articoli 102, 137, 149, 307 e 331)
La notifica si perfeziona per il notificante nel momento della consegna al notificatore, e, per il destinatario, nel momento in cui è ritirato e, ove non sia possibile risalire documentalmente alla data di deposito del piego non consegnato, presso l'ufficio postale e questa, collocandosi tra la data di spedizione del piego e quella di ritiro dello stesso da parte del destinatario, si ponga, in un arco temporale in cui viene a scadere un termine posto dalla legge a carico del notificante, come nel caso di termine perentorio assegnato per l'integrazione del contraddittorio a norma dell'articolo 331 cod. proc. civ., incombe sul notificante l'onere di provare la tempestività della notifica, dovendo quest'ultima, in mancanza, considerarsi intempestiva. Tale principio si fonda sull'illegittimità costituzionale di un'interpretazione che addebiti al notificante l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio sottratto ai suoi poteri quanto alle attività a lui non riferibili (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata di estinzione del giudizio, in quanto il ricorrente, ai fini della sua tempestività, aveva dimostrato di aver consegnato all'ufficiale giudiziario la notifica entro il termine imposto, cosicché, il ritardo nella consegna, e quindi la circostanza che l'atto era giunto a conoscenza di controparte oltre tale termine, non era addebitabile al notificante medesimo e non poteva pertanto comportare per costui decadenze di sorta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 4 maggio 2005, n. 9279; Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 novembre 2004, n. 21409; Corte costituzionale, sentenza 23 gennai0 2004, n. 28; Corte costituzionale, sentenza 20 novembre 2002, n. 477; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 14 aprile 2000, n. 137).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 marzo 2023 n. 7150 – Presidente Scrima; Relatore Cricenti

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