Civile

Assegno divorzio, rispondono del debito gli eredi dell’ex marito

di Angelo Busani

Nel caso di pronuncia di una sentenza parziale di divorzio, che decida sullo status dei coniugi (proclamandone lo stato libero) con prosecuzione del giudizio per l’attribuzione dell’assegno al coniuge più debole, la morte, nel corso del procedimento, dell’ex coniuge tenuto al pagamento, non comporta l’ improseguibilità del giudizio. Il processo può proseguire (su istanza dell’ex coniuge superstite con diritto all’assegno) nei confronti degli eredi, per accertare la debenza dell’assegno dovuto sino al momento del decesso dell’obbligato.

Ad affermarlo sono le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 20494.

Intrapreso il giudizio di divorzio, preordinato anche alla corresponsione dell’assegno divorzile, nel corso del processo possono verificarsi diverse situazioni, derivanti dal decesso di uno degli ex coniugi.

La morte può intervenire prima della pronuncia di una qualsiasi sentenza, con la conseguenza che il decesso di uno dei coniugi determina la cessazione della contesa; viceversa, la morte può intervenire dopo la pronuncia della sentenza di divorzio. In questo caso può trattarsi; 

a) di una sentenza parziale sullo status, con prosecuzione della causa per le statuizioni patrimoniali, con due possibili sotto-ipotesi (caratterizzate dall’impugnazione o meno della sentenza parziale);

b) di una sentenza definitiva totale, con pronuncia sia sullo status, sia sui profili patrimoniali, con tre sotto-ipotesi: sentenza impugnata in toto; sentenza impugnata solo sulle statuizioni patrimoniali; sentenza non impugnata. La fattispecie esaminata è quella del conseguimento del giudicato da parte della sentenza sullo status e del venir meno del coniuge nel corso della causa per l’accertamento del diritto all’assegno.

La Cassazione decide considerando che il processo di divorzio ha una finalità e un contenuto composito. Mira in primo luogo a realizzare il diritto potestativo del coniuge alla cessazione dello status matrimoniale, ma anche a tutelare i diritti fondamentali relativi alle primarie esigenze del coniuge più debole nonché dei figli della coppia. Riconoscendo e determinando l’assegno di divorzio, il giudice «traduce nel linguaggio della corrispettività quanto i coniugi abbiano compiuto, durante la vita comune, nello spirito della gratuità». Se, dunque, muore il coniuge tenuto all’assegno, gli eredi subentrano nel debito che grava sul defunto dalla sentenza sullo status fino al giorno del decesso: si tratta di un debito appartenente al patrimonio del soggetto deceduto che passa agli eredi. E il coniuge rimasto in vita può agire contro costoro. Qualora, dunque, sussista un simile debito avente titolo in una sentenza sull’assegno divorzile, la somma liquidata dal giudice, relativa al periodo compreso tra il giudicato della sentenza sullo status e il decesso, è un debito maturato in vita che passa agli eredi e che, avverso i medesimi, può essere fatto valere in via esecutiva.

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