Penale

Illegittima la norma che per lo stesso inadempimento sanziona il contribuente penalmente e non il sostituto

A precisarlo la Consulta con la sentenza n. 175 del 14 luglio

di Giampaolo Piagnerelli

Secondo i giudici della Consulta va individuata la illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 23/2014 in quanto in funzione della norma appena richiamata è punito il contribuente che presenti un modello 770 veritiero e ometta di versare le ritenute per un importo superiore a 150.000 euro, mentre andrà esente da pena il sostituto di imposta che, rendendosi ugualmente inadempiente a un debito tributario di pari entità, abbia presentato una dichiarazione falsa, indicando un debito inferiore alla soglia di punibilità. Lo chiarisce la Consulta con la sentenza n. 175/22.

Ad avviso del rimettente, il legislatore avrebbe, dunque, regolato in termini deteriori, con il ricorso al presidio penale, condotte meno gravi di quelle ricadenti sempre sulle ritenute del sostituto di imposta, caratterizzate da un più intenso disvalore e tuttavia sfornite di tutela penale. Inoltre, sussisterebbe una intrinseca irragionevolezza della fattispecie, come modificata, in quanto essa affiderebbe, interamente, alla dichiarazione del sostituto uno dei due alternativi criteri del calcolo dell'imposta evasa e, in conseguenza, di verifica del superamento della soglia di punibilità.

Un tale disegno normativo, ad avviso del rimettente già irragionevole quando sia mancato il rilascio delle certificazioni, assumerebbe contorni paradossali quando le ritenute fossero anche certificate.

L'assenza di incriminazioni a presidio della veridicità del sostituto si tradurrebbe, a parer del rimettente, in un improprio incentivo a presentare un modello 770 mendace in punto di quantum effettivamente dovuto, con indicazione di importi inferiori alla soglia di punibilità; in tal caso il Pm sarebbe comunque onerato di dimostrare, oltre alla falsità del modello 770, non più utilizzabile come presupposto dell'omissione, anche l'avvenuto rilascio delle certificazioni ai sostituiti esattamente come accadeva prima del Dlgs 158/2015.

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