Immobili

Sui conduttori anche la stangata dell’adeguamento Istat

La corsa dell’inflazione fa schizzare gli aumenti, in passato molto contenuti

di Augusto Cirla

Anche l’adeguamento del canone di locazione secondo gli indici Istat preoccupa i conduttori di immobili a uso diverso dall’abitazione, perché il salto in avanti degli indici va ad aggravare una situazione già pesante a causa degli aumenti del riscaldamento e dell’energia elettrica. L’inflazione spinge infatti l’Istat sul canone, che dalle misure minime degli ultimi anni, ha raggiunto ora livelli importanti. Si è infatti passati dallo 0,3% del giugno 2020 e dall’1,4% del giugno 2021 al 7,8% del giugno 2022 e all’8,6% del settembre 2022, con una variazione percentuale del +11,4% rispetto allo stesso mese di due anni fa. Una situazione che può suggerire ad alcuni locatori di rinunciare momentaneamente all’aggiornamento del canone, per rinviarlo a un momento futuro.

Per chi invece non possa (o non ritenga di) rimandare l’aggiornamento, occorre ricordare che si può applicare al 75% del canone, con due eccezioni, che possono portarlo al 100%: la prima riguarda i contratti che prevedono una durata superiore ai sei anni, con proroga di altri sei (articolo 41, decreto legge 207/2008); l’altra per i contratti con un canone superiore a 250mila euro (articolo 18, decreto legge 133/2014). L’adeguamento deve essere previsto da una clausola del contratto: se questa manca, il locatore non può pretenderlo. Per la richiesta non serve la raccomandata, ma, a meno che il contratto non disponga altrimenti, si può fare inviando la bolletta di pagamento o la fattura che indica il nuovo canone da pagare. Non servono forme solenni purché sia chiara la volontà di chiedere l’aumento.

Nei contratti commerciali, in base all’articolo 32 legge 392/1978, l’aumento Istat deve essere chiesto in via preventiva anno per anno; la clausola contrattuale che preveda l’aumento automatico senza che sia necessaria la preventiva richiesta è nulla (Cassazione 6490/2017)

L’aggiornamento del canone è dovuto dal mese successivo alla richiesta del locatore e va calcolato con il criterio della variazione assoluta, cioè prendendo come base sempre il canone iniziale e tenendo conto della variazione Istat (ridotta al 75%) verificatasi per l’intero periodo tra il momento di determinazione del canone originario e il momento della richiesta. Se l’aggiornamento non è richiesto per qualche annualità intermedia, si tiene comunque conto della variazione verificata in tutto il periodo considerato, mentre non si possono chiedere gli arretrati (Cassazione 15034/2004).

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