Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 31 ottobre ed il 4 novembre 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) spese processuali, ed ipotesi di soccombenza reciproca; (ii) istanza di verificazione di scrittura privata e sua proposizione in forma implicita; (iii) morte del difensore, e conseguenze in caso di mancata interruzione del processo; (iv) sospensione necessaria del processo civile e giudicato penale; (v) liquidazione spese di lite e valore indeterminabile della causa; (vi) giudizio di cassazione, revoca dichiarazione fallimentare e regime spese giudiziali; (vii) giudizio di appello, rito sommario di cognizione e termine di impugnazione dell'ordinanza conclusiva; (viii) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e poteri-doveri del giudice; (ix) sentenza e nullità per motivazione meramente apparente.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 32061/2022
Risolvendo un contrasto tra due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, le Sezioni Unite, enunciando il principio di diritto, affermano che, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92, secondo comma, c.p.c.

PROVA CIVILE Cassazione n. 32169/2022
La decisione riafferma che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.

INTERRUZIONE DEL PROCESSOCassazione n. 32189/2022
L'ordinanza consolida il principio secondo cui la morte, nel corso del giudizio, dell'unico difensore della parte costituita comporta automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, sicché l'irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO Cassazione n. 32256/2022
La decisione riafferma che la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli articoli 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile.

DIFENSORI Cassazione n. 32443/2022
La pronuncia assicura continuità al principio che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, afferma il valore indeterminabile della causa quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, l'attore vi aggiunga l'espressione "…o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia…" o espressioni equivalenti.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 32533/2022
Enunciando espressamente il principio di diritto, la decisione afferma che la Corte di cassazione, in sede di accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che abbia rigettato il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento, può direttamente revocare tale dichiarazione e così provvedere a norma dell'articolo 147 del Tu Spese di giustizia, come novellato dall'articolo 366 CCII (per come già vigente anche per i giudizi introdotti ex articolo 18 della legge fallimentare), sull'imputabilità dell'apertura della procedura ai fini dell'addebito delle relative spese, sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo invece, per tale ipotesi, disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito.

IMPUGNAZIONICassazione n. 32534/2022
L'ordinanza riafferma che nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 702-quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'articolo 281-sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'articolo 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione.

PROCEDIMENTO MONITORIO Cassazione n. 32540/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la pronuncia ribadisce che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla.

SENTENZA Cassazione n. 32571/2022
L'ordinanza riafferma la nullità della sentenza fondata su una motivazione apparente ribadendo i relativi presupposti elaborati dalla casistica giurisprudenziale.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Spese processuali – Regolamentazione – Principio della soccombenza – Accoglimento in misura ridotta di domanda articolata in un unico capo – Ipotesi di soccombenza reciproca – Configurabilità – Esclusione – Conseguenze – Principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite al fine di dirimere contrasto giurisprudenziale. (Cpc, articoli 91 e 92)
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, mediante l'enunciazione del suddetto principio di diritto, la Suprema Corte, ha risolto il contrasto tra due orientamenti giurisprudenziali contrapposti oggetto di segnalazione da parte dell'ordinanza interlocutoria n. 28048/2021 che aveva rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite sulla questione, ritenuta di particolare importanza, avente il seguente tenore: "se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 cod. proc. civ. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra "petitum" e "decisum", l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza interlocutoria 14 ottobre 2021, n. 28048).
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061 – Presidente De Chiara – Relatore Mercolino

Procedimento civile – Prova civile – Scrittura privata – Istanza di verificazione – Proposizione in forma implicita – Configurabilità – Condizioni – Apertura formale di procedimento incidentale o assunzione di specifiche prove – Necessità – Esclusione. (Cpc, articoli 214 e 216)
L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte del merito, nel confermare la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, si era limitata ad affermare che la ricorrente era incorsa in una decadenza processuale, non avendo chiesto la verificazione delle sottoscrizioni, senza considerare se vi fosse o meno stata una implicita istanza di verificazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 19 febbraio 2021, n. 4538; Cassazione, sezione civile L, sentenza 4 luglio 2017, n. 16383; Cassazione, sezione civile II, sentenza 24 maggio 2012, n. 8272).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 2 novembre 2022, n. 32169 – Presidente Bertuzzi – Relatore Besso Marcheis

Procedimento civile – Interruzione del processo – Morte, radiazione o sospensione dell'unico difensore – Effetti automatici – Giudizio di appello – Prosecuzione – Nullità della sentenza. (Cpc, articoli 301, 372 e 383)
La morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la nullità della sentenza d'appello può essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'articolo 372 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, in cui la ricorrente aveva lamentato la mancata automatica interruzione del giudizio a motivo del decesso del suo unico difensore, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio l'ordinanza pronunciata in unico grado con cui il tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150 del 2011 aveva accolto la domanda di condanna della ricorrente medesima al pagamento del compenso maturato da un avvocato per l'opera professionale da lui prestata in sede giudiziale in favore di quest'ultima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10006; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 novembre 2018, n. 28846; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 15 gennaio 2018, n. 790; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 8 settembre 2017, n. 21002).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 2 novembre 2022, n. 32189 – Presidente Bertuzzi – Relatore Dongiacomo

Procedimento civile – Sospensione del processo – Necessaria – Art. 295 c.p.c. – Per giudicato penale – Operatività – Presupposti. (Cpc, articolo 295; Cpp, articolo 654; Disp. att. cpp, articolo 211)
La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli articoli 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (Nel caso di specie, in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte, accogliendo il regolamento necessario di competenza, ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata disponendo la prosecuzione del giudizio innanzi al tribunale adito ritenendo nella circostanza insussistente la relazione di pregiudizialità tra giudizio civile e procedimento penale: da un lato, infatti, l'effetto giuridico dedotto in causa – risoluzione del contratto di acquisto di un'opera d'arte per inadempimento della casa d'aste – non risultava normativamente collegato alla commissione del reato di falso dell'opera medesima oggetto di sequestro da parte di un soggetto non avente alcun rapporto diretto con il ricorrente; dall'altro, inoltre, le parti dei due giudizi non risultavano coincidenti, in quanto il ricorrente, che aveva promosso il processo civile, non era parte civile del procedimento penale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 luglio 2019, n. 18918; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 luglio 2018, n. 18202)
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 2 novembre 2022, n. 32256 – Presidente Lombardo – Relatore Mocci

Procedimento civile – Difensori – Onorari – Valore della causa – Domanda di pagamento somme o di risarcimento dei danni – Richiesta di liquidare una somma determinata "o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" – Rigetto della domanda – Spese processuali – Liquidazione – Valore indeterminabile della causa – Fondamento. (Dm, n. 55/2014, articolo 1; Cc, articoli 1362, 1363 e 1367; Cpc, articoli 10, 14 e 91)
Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'articolo 1367 cod. civ., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni derivanti ad un sinistro stradale, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello, adito con una domanda caratterizzata dalla trascritta precisazione, aveva ritenuto la controversia di valore indeterminabile e, di conseguenza, parametrato i compensi dovuti alla parte vittoriosa in entità corrispondente alla misura media stabilita, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, dalle tariffe contenute nel Dm n. 55 del 2014 per i giudizi dinanzi al tribunale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 26 aprile 2021, n. 10984).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 3 novembre 2022, n. 32443 – Presidente De Stefano – Relatore Rossi

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Fallimento – Sentenza di rigetto del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – Ricorso per cassazione – Accoglimento – Corte di cassazione – Pronuncia di revoca della dichiarazione fallimentare e di imputabilità dell'apertura della procedura ai fini dell'addebito delle spese giudiziali – Ammissibilità – Condizioni – Ulteriori accertamenti fattuali – Necessità – Esclusione. (Cpc, articolo 384; Rd, n. 267/1942, articolo 18; Dpr, n. 115/2002, articolo 147; Dlgs, n. 14/2019, articolo 366)
La Corte di cassazione, in sede di accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che abbia rigettato il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento, può direttamente revocare tale dichiarazione e così provvedere a norma dell'articolo 147 del Tu Spese di giustizia, come novellato dall'articolo 366 CCII (per come già vigente anche per i giudizi introdotti ex art. 18 della legge fallimentare), sull'imputabilità dell'apertura della procedura ai fini dell'addebito delle relative spese, sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo invece, per tale ipotesi, disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito (Nel caso di specie, enunciando il suddetto principio di diritto, la Suprema Corte, essendo nella circostanza necessari ulteriori accertamenti fattuali, ha cassato la sentenza impugnata demandando al giudice di rinvio anche la possibile declaratoria di revoca del fallimento nonché l'individuazione del soggetto cui sia imputabile l'apertura della procedura).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 4 novembre 2022, n. 32533 – Presidente Ferro – Relatore Fidanzia

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Procedimento sommario di cognizione – Ordinanza conclusiva – Appellabilità – Termine – Decorrenza – Dalla comunicazione o notificazione – Mancanza – Termine ex art. 327 c.p.c. – Applicazione – Fondamento. (Cpc, articoli 281-sexies, 327 e 702-quater)
Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 702-quater cod. proc. civ. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'articolo 281-sexies cod. proc. civ.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'articolo 327 cod. proc. civ., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata avendo la corte d'appello dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello ex articolo 702-quater cod. proc. civ. proposto dal ricorrente oltre il trentesimo giorno dall'udienza, sebbene, nella circostanza, agli atti del giudizio non vi fosse neppure prova alcuna della avvenuta lettura della sentenza in udienza e del suo inserimento a verbale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 ottobre 2022, n. 28975).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 novembre 2022, n. 32534 – Presidente Iannello – Relatore Pellecchia

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Opposizione – Natura di ordinario giudizio di cognizione – Valutazione autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dal creditore e dal debitore – Necessità – Specifica ed espressa domanda del ricorrente sul merito della pretesa creditoria – Necessità – Esclusione. (Cpc, articoli 633, 645 e 653)
L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello, nel revocare il decreto ingiuntivo opposto, aveva erroneamente limitato il proprio esame alla sola verifica dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, omettendo ogni valutazione delle emergenze istruttorie documentali e testimoniali raccolte nel giudizio di opposizione a cognizione piena in ordine all'accertamento della pretesa creditoria fatta valere). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 28 maggio 2019, n. 14486; Cassazione, sezione civile II, sentenza 27 settembre 2013, n. 22281; Cassazione, sezione civile I, sentenza 8 marzo 2012, n. 3649).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 novembre 2022, n. 32540 – Presidente Scoditti – Relatore Ambrosi

Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione apparente – Nullità della sentenza – Configurabilità – Presupposti – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative. (Cost., articolo 111; Cpc, articoli 132 e 360; Disp. att. c.p.c. articolo 118)
La motivazione meramente apparente, equiparabile, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del "decisum". In particolare, la motivazione può dirsi solo apparente, e la sentenza è nulla in quanto affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittoria da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del "decisum" medesimo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere il giudice d'appello emesso una pronuncia fondata su una motivazione sostanzialmente inesistente, limitata all'affermazione che le argomentazioni svolte nell'atto di appello erano di mero stile, tali da non poter essere approfondite e valutate nel merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 aprile 2017, n. 9105; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 3 novembre 2016, n. 22232; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 settembre 2009, n. 20112).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 novembre 2022, n. 32571 – Presidente Lombardo – Relatore Varrone

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