Rassegne di Giurisprudenza

La forma cosiddetta tacita della remissione di querela

a cura della Redazione Diritto


Reato - Estinzione (cause di) - Querela - Remissione - Forma cd. tacita - Configurabilità.
Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. [Nel caso di specie il verbale di udienza conteneva l'espresso avviso che l'assenza ingiustificata della persona offesa sarebbe stata considerata volontà tacita di remissione di querela].
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 9 novembre 2022 n. 42334

Azione penale - Querela - Remissione - Tacita - Sottoscrizione di atto di quietanza con rinuncia ad ogni azione giudiziaria - Valore di remissione tacita - Sussistenza.
Integra remissione tacita di querela la sottoscrizione di un atto di quietanza con accettazione di una somma di denaro a saldo e stralcio di ogni pretesa, con rinuncia ad ogni azione civile e penale, trattandosi di manifestazione della volontà del querelante di non persistere nell'istanza punitiva.
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 7 aprile 2022 n. 13204

Reato - Estinzione (cause di) - Remissione di querela - Mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale - Remissione tacita della querela - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell'interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela senza dare conto di due verbali di causa in cui risultava una espressa volontà di segno opposto delle persone offese).
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 15 febbraio 2021 n. 5801

Azione penale - Querela - Remissione - Tacita - Rigetto della domanda risarcitoria in primo grado - Acquiescenza della parte civile - Valore di remissione tacita di querela - Esclusione.
L'acquiescenza della parte civile alla sentenza che ne rigetta la domanda risarcitoria in primo grado non equivale a remissione tacita della querela.
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 27 novembre 2019 n. 48239

Azione penale - Querela - Mancata comparizione del querelante - Remissione tacita della querela.
La mancata comparizione del querelante - previamente ed espressamente avvisato che l'eventuale successiva assenza sarà interpretata come abbandono dell'istanza - integra gli estremi della remissione tacita della querela. Tale comportamento, tuttavia, non può ritenersi avente natura processuale in senso tecnico, collocandosi al di fuori del processo. La mancata comparizione conseguente allo specifico avviso del giudice è, dunque, «un elemento di prova da cui il giudice trae il convincimento dell'inequivocabile volontà della persona offesa di rimettere la querela».
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 22 marzo 2016 n. 12186