Rassegne di Giurisprudenza

Al giudice ordinario la domanda dell'Inps per i danni da violazione degli obblighi della Pa in qualità di datore di lavoro

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Pubblico impiego - Prestazioni pensionistiche - Restituzione degli interessi corrisposti su prestazioni pensionistiche pagate in ritardo a causa di tardiva trasmissione della documentazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Sussiste la giurisdizione ordinaria qualora l'oggetto della controversia sia costituito dalla pretesa dell'Inps al risarcimento del danno derivato dalla violazione da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro (nella specie il MIUR) dell'obbligo di rispettare il termine ex art. 3, comma 5, dl. n. 79 del 1997, nel trasmettere la necessaria documentazione all'ente previdenziale chiamato a corrispondere ai dipendenti cessati dal servizio il trattamento di quiescenza nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 23 novembre 2021, n. 36209

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Domanda dell'inps, nei confronti della p.a. ex datrice di lavoro - Danno da mancata percezione di interessi sulle somme dovute da un dipendente pubblico per il riscatto dei periodi utili alla determinazione della indennità di buonuscita - Tardiva trasmissione della documentazione necessaria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non quella del giudice amministrativo, sulla controversia relativa alla domanda dell'INPS volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata percezione di interessi sulle somme dovute da un dipendente pubblico per il riscatto dei periodi utili alla determinazione della indennità di buonuscita, danno che si assume derivato dalla tardiva trasmissione all'ente previdenziale, da parte della P.A. ex datrice di lavoro, della documentazione necessaria all'istruttoria della domanda di riscatto; in tal caso, infatti, secondo la prospettazione dell'attore, il danno non deriva dall'inosservanza del termine di conclusione di un procedimento amministrativo nei confronti del destinatario del provvedimento finale, con conseguente giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), c.p.a., ma costituisce una possibile conseguenza della definizione della procedura di riscatto, coinvolgendo aspetti inerenti ai rapporti tra l'ente previdenziale e il datore di lavoro, rispetto ai quali la vicenda provvedimentale costituisce una semplice occasione, ossia un mero presupposto di fatto non controverso che fa da sfondo al "petitum" sostanziale.
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 27 ottobre 2020, n. 23597

Pensioni ordinarie - Pensioni a carico dello stato e altri enti - Domanda dell'inps, nei confronti della p.a. ex datrice di lavoro, di restituzione degli interessi corrisposti su prestazioni pensionistiche pagate in ritardo a causa di tardiva trasmissione della documentazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
La controversia avente ad oggetto la domanda dell'INPS, nei confronti della P.A. ex datrice di lavoro, di restituzione degli interessi corrisposti su prestazioni pensionistiche pagate in ritardo a causa della tardiva trasmissione, ad opera della predetta P.A., di documenti necessari per la liquidazione della pensione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non della Corte dei conti, giacché la controversia in questione non investe né l'an, né il quantum, né la decorrenza della pensione (cioè profili sostanziali idonei a farla rientrare nella sfera di cognizione del giudice contabile ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934), ma riguarda aspetti inerenti ai rapporti tra ente erogatore e datore di lavoro, rispetto ai quali la liquidazione del trattamento pensionistico costituisce una semplice "occasione", ossia un mero presupposto di fatto non controverso che fa solo da sfondo al "petitum sostanziale".
• Corte di Cassazione, sezione unite civili, Sentenza 12 giugno 2019, n. 15746

Impiego pubblico - Prestazioni pensionistiche - Spettanza - Sentenza della corte dei conti - Ritardata corresponsione degli importi riconosciuti dal giudice contabile - Conseguente domanda di condanna della p.a. al pagamento degli interessi e della rivalutazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
In caso di ritardata corresponsione delle somme riconosciute con sentenza della Corte dei Conti come spettanti a titolo di prestazioni pensionistiche, la successiva domanda di condanna della P.A. al pagamento degli interessi e della rivalutazione su detti importi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, da un lato, il rapporto pensionistico non rileva direttamente, onde non è postulabile la giurisdizione speciale (della Corte dei Conti) prevista per le controversie in materia pensionistica e, dall'altro, controvertendosi in materia di diritti soggettivi, la generale giurisdizione del giudice ordinario non incontra alcun limite.
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 19 dicembre 2009 n. 26813