Famiglia

La disponibilità della zia ad adottare il nipote deve essere effettiva

Lo sottolinea la Corte d'Appello di Perugia coon la sentenza 29 ottobre 2021 n. 600

di Andrea Alberto Moramarco

In seguito alla decadenza della responsabilità genitoriale, il ricorso alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è una soluzione estrema, che può essere praticata soltanto dopo aver verificato la possibilità che il medesimo possa crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia d'origine. Occorre, in tal caso, accertare con rigore se i parenti entro il quarto grado, che abbiano dato la disponibilità a supplire alla carenza genitoriale, possano effettivamente fornire al minore un contesto familiare adeguato alla cura, educazione e crescita che consentano a quest'ultimo di non rescindere il legame con la famiglia d'origine. A ricordare tale regola è la Corte d'appello di Perugia con la sentenza n. 600/2021 che, con un percorso motivazionale diverso dalla sentenza di primo grado, ha ritenuto la zia di un minore di origine straniera incapace di porsi quale figura genitoriale sostitutiva.

Il caso
La decisione riguarda lo stato di adottabilità di un minore, dichiarata dal Tribunale a seguito della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di sua madre e di suo padre. I giudici di primo grado respingevano la possibilità di affidare il minore alla zia paterna, ovvero in affidamento ai servizi sociali con collocamento dello stesso presso la zia paterna, semplicemente perché vi erano dubbi sull'effettivo grado di parentela tra il padre del bambino e sua sorella, in quanto i due avevano due cognomi diversi.

La decisione
La Corte d'appello rivaluta però la situazione e bacchetta il Tribunale per aver deciso sull'adottabilità del minore senza un'attenta analisi, ma solo sulla base dei dubbi emersi in ordine al legame di parentela tra il padre del bambino e sua sorella. Ebbene, per i giudici di secondo grado è necessario compiere una approfondita indagine, al fine di verificare se la zia, che ha dichiarato la sua disponibilità a crescere il nipote, sia effettivamente in grado di sostituirsi ai genitori del bambino e di prendersi cura dello stesso, così da consentire al piccolo di non recidere i rapporti con la famiglia d'origine.
Accertato il rapporto reale tra la zia e il padre del bambino, Il collegio ricorda come «il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine […] comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è praticabile solo come soluzione estrema, quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato all'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso». Trattasi di verifica che deve essere compiuta con rigore e che deve essere diretta «ad indagare la personalità dei parenti e il loro rapporto con il minore, al fine di verificarne la capacità genitoriale e la relazione con quest'ultimo».
Nella fattispecie, dalla relazione peritale è emerso che la zia non è parsa desiderosa di tenere con sé il bambino, né ha dimostrato di possedere capacità di accudimento necessarie per crescere il nipote, essendo la sua dichiarata disponibilità all'adozione di quest'ultimo più un legata ad una «esigenza di famiglia da porsi a supporto di uno dei suoi membri, ovverosia il fratello, incapace di adempiere ai suoi doveri genitoriali».

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