Responsabilità

Monta il cd sull'auto, nessun risarcimento per l'incendio della vettura

Lo ha deciso la Corte di cassazione, ordinanza 20753 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Un intervento non autorizzato sull'automobile, anche se appena uscita dal concessionario, può compromettere la richiesta di risarcimento dei danni in caso di malfunzionamenti o addirittura di incendio. È l'approdo a cui è arrivata la Corte di cassazione, ordinanza 20753 depositata oggi, dichiarando inammissibile il ricorso del proprietario della vettura nei confronti della concessionaria.

Nel corso di un viaggio in Romania, l'autoaveva preso fuoco a causa di un cortocircuito del motorino di avviamento. L'acquirente aveva subito convenuto in giudizio la concessionaria, chiedendone l'accertamento della responsabilità per vizi dell'auto e la condanna alla restituzione dell'importo pagato oltre alle spese sostenute per riportare la macchina in Italia.

A dire del ricorrente, infatti, il venditore gli aveva chiesto di poter ispezionare l'auto, rassicurandolo comunque sul fatto che avrebbe proceduto alla sostituzione della vettura.

Costituitasi in giudizio, la concessionaria chiese invece il rigetto della domanda "in mancanza di prove circa la causa dell'incendio". E osservò altresì che sul mezzo erano state apportate "alcune modifiche, tra cui l'installazione di un caricatore Cd alimentato dalla batteria a motore, e che tali manomissioni dovevano ritenersi causa dell'incendio".

Ed il giudice gli ha dato ragione ritenendo che l'attore non aveva fornito "alcuna prova circa la riconducibilità dell'incendio ad un vizio occulto dell'autovettura".

Contro questa decisione, il proprietario ha proposto inutilmente ricorso in appello, la lamentando la violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova nonché l'illogicità della motivazione per non aver il Tribunale ammesso, in quanto ininfluente, il capitolo di prova relativo al riconoscimento, da parte della concessionaria, della responsabilità per i vizi dell'autovettura.

Ma il giudice di secondo grado ha confermato la decisione del Tribunale. Proposto un ulteriore ricorso in Cassazione, la Suprema corte l'ha ritenuto inammissibile in quanto mirante ad una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©