Amministrativo

Covid, Tar Campania accoglie ricorso genitori: domani scuole aperte

La Quinta sezione ha accolto anche l'istanza cautelare presentata dalla Pcdm e dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute

di Francesco Machina Grifeo

Non passa la linea del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luc a che con l'ordinanza numero 1, firmata l'8 gennaio, aveva rinviato al 29 gennaio, in opposizione al Governo, la ripresa della didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie.

Per il Tar Campania, decreto n. 90 depositato oggi, la delibera è "palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche, operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente in maniera così evidentemente impattante sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico". La Quinta sezione, Presidente Maria Abbruzzese, ha così accolto il ricorso presentato da alcuni genitori e sospeso l'efficacia del provvedimento. La trattazione collegiale è stata fissata nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022. La Sezione ha anche accolto l'istanza cautelare presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell'Istruzione e della Salute e, contestualmente sospeso, anche in questo caso l'ordinanza della Regione Campania.

Il giudice amministrativo richiama il Dl 6 agosto 2021 poi convertito con legge n.133 del 24 settembre recante "Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021-2022 e misure per prevenire il contagio da Sars-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie". Secondo il Tar Campania "la dettagliata normativa in discorso, di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all'eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di "prevenire il contagio" e di garantire, nel contempo, il loro espletamento "in presenza", il che esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l'emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura "contingibile", presuppongono che non sia possibile individuare una diversa "regola" della concreta fattispecie, regola, invece, effettivamente, come visto, già esistente, allo stato, in diritto positivo".

Le ordinanze emergenziali, prosegue la decisione, si giustificano nell'ordinamento "solo ove ricorra, oltre all'urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e l'abbia regolata; il che non è nel caso all'esame, ove, in via d'urgenza (mediante la fonte normativa primaria del decreto-legge), si è tenuto conto dell'emergenza specifica e si è disciplinato partitamente il settore di attività, preservandolo e garantendone la continuità di esercizio, stante la scelta politico-valoriale pure in detto decreto-legge esplicitata, con l'individuazione delle specifiche modalità del detto esercizio, proprio nel caso preso in considerazione dall'ordinanza impugnata, ossia la permanenza dello stato di emergenza con i suoi connessi e del tutto prevedibili precipitati fattuali (eventuale aumento dei contagi, inevitabile stress-test imposto alle strutture sanitarie, sofferenza del sistema trasportistico)".

Dunque, "non residua spazio alcuno per disciplinare diversamente l'attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto interamente e minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario, tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell'interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori (concretati in diritti e interessi dei soggetti dell'ordinamento) è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera ad esso rimessa e insindacabile dal giudice se non nella forma dell'incidente di costituzionalità, i cui presupposti non sembrano, nella specie, ricorrere".

Del resto, conclude il Tar, "neppure risulta che la regione Campania sia classificata tra le 'zone rosse' e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e che il solo dato dell'aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica e peraltro neppure certo e la sola mera possibilità dell'insorgenza di 'gravi rischi', predicata in termini di eventualità, non radicano (né radicherebbero) per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, che, in astratto, potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale, a tacer d'altro perché già considerati, e ampiamente, dal legislatore nazionale; che non risulta peraltro alcun 'focolaio' né alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa".

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