Amministrativo

No compensazione spese se c'è astratta possibilità di un nuovo atto amministrativo sfavorevole al ricorrente vittorioso

Secondo il Cga la decisione della Consulta non ha ripristinato la previgente clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni", in quanto ha aggiunto il quid pluris

di Simona Gatti

In caso di "vaga possibilità" di un nuovo provvedimento amministrativo sfavorevole al ricorrente vittorioso non scatta la compensazione delle spese. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con la sentenza 693/2022 ha condannato l'Amministrazione (Regione Sicilia) al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, giudicando fondato l'appello relativo al fatto che non ricorrerebbero nessuna delle ragioni indicate dall'articolo 92 del Cpc per la compensazione delle spese e nemmeno le "gravi ed eccezionali ragioni" che secondo la Corte costituzionale possono giustificare la compensazione.

I giudici siciliani ricordano che la norma del codice ha individuato un elenco tassativo di ipotesi di compensazione delle spese di lite, riducendo così il potere del giudice di merito, ampiamente discrezionale, di compensare le spese di giudizio: il giudice può compensare le spese tra le parti solo "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". Successivamente – prosegue la sentenza - la Corte costituzionale, con la decisione 19 aprile 2018 n. 77 ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 92, comma 2, del Cpc nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. "La Corte costituzionale, nel ricordare che nell'originaria formulazione della norma era prevista la compensazione per giusti motivi, e che una successiva novella anteriore a quella del 2014 aveva previsto la clausola generale più severa della compensazione solo per gravi ed eccezionali ragioni, ha osservato che le due sole ipotesi tassative di compensazione previste dal testo novellato nel 2014, in aggiunta alla soccombenza reciproca, non sono in grado di abbracciare tutte le tipologie di novità della questione o mutamento della giurisprudenza. Sicché, deve essere consentita la compensazione anche in presenza di altre "analoghe" gravi ed eccezionali ragioni".

Pertanto secondo il Cga la decisione della Consulta non ha ripristinato la previgente clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni", in quanto ha aggiunto il quid pluris e cioè che le "gravi ed eccezionali ragioni" devono essere "analoghe" rispetto alle ipotesi tipizzate, e appartenere al novero delle sopravvenienze o di situazioni di assoluta incertezza.
Quindi, è evidente che la astratta possibilità che a seguito del giudicato l'Amministrazione si ridetermini nuovamente in senso sfavorevole al ricorrente, non rientra tra i casi tassativi di compensazione delle spese di lite, nemmeno per come ampliati dalla Corte costituzionale.

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