Penale

La persona sanzionata in via amministrativa per violazione dei diritti d'autore non può subire un processo penale per la stessa infrazione

Ne bis in idem e "doppio binario" sanzionatorio: una prima pronuncia di illegittimità (sentenza 149/2022) che apre a una revisione complessiva del sistema


Non può essere cominciato o proseguito un processo penale a carico di una persona già sanzionata in via amministrativa per la stessa violazione dei diritti d'autore. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, sentenza n.149 depositata oggi , con la quale viene accolta, per la prima volta, una questione sollevata dal Tribunale di Verona sull'articolo 649 del codice di procedura penale, sotto il profilo del suo contrasto con il diritto al ne bis in idem così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La vicenda
Il caso riguardava il titolare di una copisteria già multato dal Prefetto al pagamento di una sanzione pecuniaria di quasi 6.000 euro per avere fotocopiato abusivamente dei libri di testo. Dal momento che per lo stesso fatto la legge n. 633 del 1941 prevede anche una pena detentiva e una multa, l'interessato era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale. Il Tribunale aveva osservato che l'articolo 649 del Cpp vieta di sottoporre a un secondo giudizio un imputato già assolto o condannato in un altro processo penale, ma non esclude che l'imputato possa essere giudicato penalmente per un fatto per cui sia già stato sanzionato in via amministrativa. Tuttavia, il giudice aveva inviato gli atti alla Consulta, chiedendole di verificare se, in questo caso, la sottoposizione a un processo violasse comunque il diritto al ne bis in idem, sancito dal Protocollo n. 7 alla Convenzione europea.

La decisione della Consulta
La Corte, come riporta il comunicato stampa, ha ritenuto fondata la questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 649 del Cpp nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci il proscioglimento o il non luogo a procedere nei confronti di un imputato per un delitto in materia di diritto d'autore che, in relazione allo stesso fatto, sia già stato sottoposto a un procedimento amministrativo di carattere punitivo, ormai definitivamente concluso. La Consulta ha affermato che il diritto al ne bis in idem intende tutelare la persona contro le sofferenze e i costi di un secondo procedimento. Ha quindi riconosciuto carattere punitivo alle sanzioni pecuniarie previste in materia di diritto d'autore e ha escluso che tra queste sanzioni e le pene previste per gli stessi fatti esista una connessione sufficientemente stretta da far apparire le due risposte sanzionatorie come una risposta coerente e sostanzialmente unitaria a questa tipologia di illeciti. Pertanto, la duplicazione di sanzioni – e prima ancora di procedimenti – per la medesima violazione determina sofferenze e costi ingiustificati per la persona interessata; per evitarli, è necessario che il procedimento penale si concluda non appena la sanzione amministrativa già irrogata nei suoi confronti diventi definitiva. I giudici delle leggi inoltre hanno sottolineato che il rimedio così introdotto, pur necessario per evitare la violazione del diritto fondamentale dell'imputato, non basta a rendere razionale il sistema, che consente comunque l'apertura di due procedimenti e il loro svolgimento parallelo e dunque invitano il legislatore a eliminare questa disarmonia, nel quadro di un'auspicabile rimeditazione complessiva dei sistemi di doppio binario sanzionatorio ancora vigenti.

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