Responsabilità

L'interruzione del gas durante la ricorrenza religiosa non costituisce danno non patrimoniale risarcibile

Pietro Alessio Palumbo

di Pietro Alessio Palumbo

Nella vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 220 del 5 gennaio un utente domestico di gas naturale lamentava la lesione del proprio ‘diritto alla libertà religiosa' a seguito della illegittima interruzione della fornitura di gas naturale presso la propria abitazione per alcuni giorni; con conseguente danno non patrimoniale consistito nell'essersi visto impossibilitato a festeggiare adeguatamente con amici e parenti una sacra ricorrenza del tutto paragonabile al Natale cattolico. Ma la Suprema Corte ha rigettato il ricorso sul presupposto che un mero "sconvolgimento della propria agenda" ancorché fonte di disagi, fastidi, disappunti, ovvero anche di stress e violazione del diritto alla tranquillità non può integrare violazione della libertà religiosa conseguente pregiudizio da risarcire.
La Suprema Corte ha precisato che ogni vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve - non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al cosiddetto danno biologico - essere accertato all'esito di una compiuta istruttoria; senza farsi luogo a qualsivoglia tipo di
automatismo, nonché valutato sotto il duplice aspetto della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente svolte dal danneggiato.

Caratteristiche del danno non patrimoniale
La natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che questo può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica; con conseguente obbligo per il giudice di tenere conto a fini risarcitori di tutte le conseguenze negative derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa. Concorre inoltre il limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Dal che ai fini della corretta quantificazione deve procedersi all'accertamento in concreto e non in astratto del pregiudizio. In altre parole vanno valutate distintamente le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore - cosiddetto danno morale quale
dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione - rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne, autonomamente risarcibili. Tutto ciò sempre che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale; e pertanto non anche quando vengano lamentati meri incomodi, noie, rammarichi, affanni, tensioni ed irruzioni nell'ordinarietà, che costituiscono conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate in quanto ‘bagatellari'.
Secondo la Cassazione in assenza di lesione alla salute ogni vulnus arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato può dar luogo ad un danno non patrimoniale che va valutato ed accertato sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della perdita, ovvero riduzione o anche solo mera variazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate. Lesioni ad altri valori costituzionali che vanno considerate integrate esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non di un mero "sconvolgimento d'agenda" ovvero della perdita delle abitudini e delle prassi proprie della quotidianità. A giudizio della Suprema Corte può quindi conseguentemente affermarsi che tali lesioni e danni non ricorrono a fronte di semplici difficoltà, seccature, malumori, preoccupazioni, nervosismi o violazioni del diritto alla serenità.

Il disagio subito
Nella specie, a ben vedere, dalle risultanze dell'istruttoria di causa risultava che il disagio subito dalla persona coinvolta per non aver potuto celebrare al meglio delle sue aspettative la festività religiosa in casa propria – aveva invitato amici e parenti alcuni mesi prima della ricorrenza religiosa in argomento - configura un inconveniente che, lungi dall'aver determinato un vero e proprio stravolgimento della sua vita, ha dato luogo esclusivamente ad un ‘fastidio'; che di per sé non può definirsi idoneo ad assurgere a pregiudizio risarcibile. Peraltro il ricorrente pur avendo evidenziato l'importanza anche sociale della ricorrenza religiosa in parola, non aveva tuttavia indicato concreti elementi indiziari per poter provare, quantomeno in via presuntiva, una sua effettiva sofferenza morale patita nella vicenda. In altri termini, all'esito dell'interruzione della fornitura di gas, la necessità di fare luogo in pochi giorni ad una frettolosa organizzazione presso altra abitazione non costituisce danno risarcibile alla libertà del proprio culto; ancorché tra i rituali in occasione della ricorrenza sia prescritto che prima dell'inizio delle celebrazioni debbano essere svolte specifiche attività: nella fattispecie recitazioni in gruppo di preghiere presso la casa di uno dei fedeli a cui segue la condivisione di un banchetto di dolci che assieme alla tavola ed al materiale religioso devono essere precedentemente oggetto di benedizioni sacre.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©