Professione e Mercato

Lipani Catricalà con Hippogroup per concessione Capannelle

L'Ippodromo delle Capannelle, resta dunque pienamente operativo come stabilito dal Tar del Lazio con la sentenza del 14 maggio scorso (n. 5712), un giudizio che pone fine a una grave crisi nei rapporti tra il gestore dell'Ippodromo delle Capannelle e l'Amministrazione capitolina, sancendo inoltre la legittimità della gestione di Hippogroup Roma Capannelle dalla scadenza della concessione (31 dicembre 2016) ad oggi e fino a nuova valutazione dell'istanza di proroga della Società.


Lo Studio Lipani Catricalà & Partners, informa una nota, ha assistito con successo la società Hippogroup Roma Capannelle S.r.l. nel giudizio volto ad annullare il provvedimento con il quale Roma Capitale aveva respinto l'istanza di proroga del contratto di concessione dell'impianto sportivo "Ippodromo delle Capannelle", presentata dalla Società nel 2014.

Nel team di LC&P che ha contribuito al positivo risultato gli avvocati Francesca Sbrana e Anna Mazzoncini, insieme a Damiano Lipani (founder dello Studio).

L'Ippodromo delle Capannelle, prosegue il comunicato, resta dunque pienamente operativo come stabilito dal Tar del Lazio con la sentenza del 14 maggio scorso (n. 5712), un giudizio che pone fine a una grave crisi nei rapporti tra il gestore dell'Ippodromo delle Capannelle e l'Amministrazione capitolina, sancendo inoltre la legittimità della gestione di Hippogroup Roma Capannelle dalla scadenza della concessione (31 dicembre 2016) ad oggi e fino a nuova valutazione dell'istanza di proroga della Società.

Con il ricorso, Hippogroup Roma aveva contestato gli assunti sottesi al diniego opposto, invocando la piena applicabilità dell'art. 11 del "Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale" nella versione al tempo vigente, espressamente richiamato negli atti della procedura che ha condotto all'affidamento della concessione, ed evidenziando la ricorrenza di tutti i presupposti (anche di natura economico-finanziaria) per il riconoscimento della proroga. Il Giudice Amministrativo ha confermato l'applicabilità dell'art. 11 del Regolamento del 2002 e rilevato l'illegittimità (per difetto di istruttoria e di motivazione) del provvedimento di diniego adottato da Roma Capitale; nel disporne l'annullamento, ha ordinato alla stessa Roma Capitale di procedere a un nuovo esame della richiesta di proroga della concessione, in contraddittorio con la Società Hippogroup Roma Capannelle e sulla base dello scenario attualizzato delle rispettive posizioni.

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