Società

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, decreto di attuazione

Con decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 il Ministero della giustizia ha provveduto all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118

di Rossana Mininno

Con il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, il Governo - preso atto della gravità degli «effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale» e ravvisata la «straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare» detti effetti - ha introdotto (e disciplinato) nuovi strumenti di «soluzione concordata della crisi», orientati a incentivare il ricorso, da parte delle imprese, ad «alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale».

Introduzione che, come esplicitato nella relativa relazione illustrativa, si è resa necessaria in ragione dell'impossibilità per le aziende di affrontare la crisi determinata dallo straordinario e inedito evento pandemico ricorrendo ai tradizionali istituti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto non forgiati nell'ottica di coniugare la tutela dei creditori con le esigenze della produzione.

Il primo strumento - denominato, letteralmente, composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (cfr. articolo 2) - consiste in una procedura di carattere privatistico e natura stragiudiziale, attivabile - su base volontaria - dall'imprenditore (indifferentemente, commerciale o agricolo) che «si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza» (articolo 2, comma 1).

La procedura prevede che l'imprenditore sia affiancato - e non sostituito - da un «esperto indipendente», munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori al precipuo fine di «individuare una soluzione per il superamento» delle condizioni di squilibrio, «anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa» (articolo 2, comma 2). All'esperto compete verificare la funzionalità delle trattative rispetto al risanamento e, nel contempo, l'assenza di atti pregiudizievoli per i creditori.
La presenza di un soggetto terzo e indipendente dovrebbe fornire ai creditori e alle parti interessate un maggiore affidamento sull'assenza di intenti dilatori o poco trasparenti da parte dell'imprenditore.

L'attivazione della procedura avviene su richiesta rivolta dall'imprenditore al Segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura «nel cui ambito si trova la sede legale dell'impresa » (articolo 2, comma 1).

Il decreto-legge n. 118 del 2021 ha previsto l'istituzione di una « piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (articolo 3, comma 1): sulla piattaforma «sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata» (articolo 3, comma 2).
La definizione della struttura della piattaforma, della lista di controllo particolareggiata, delle modalità di esecuzione del test pratico e del contenuto del protocollo è stata demandata a un apposito «decreto dirigenziale del Ministero della giustizia» (articolo 3, comma 2). Al medesimo decreto dirigenziale è stata demandata anche la previsione della specifica formazione necessaria per l'iscrizione all'elenco degli esperti (cfr. articolo 3, comma 4).

Il decreto dirigenziale de quo è stato adottato il 28 settembre 2021 dal Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II - ordini professionali ed albi del Ministero della giustizia: con esso è stato recepito il "documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021" e trasmesso dall'Ufficio Legislativo con nota avente protocollo DAG 0192879.E del 28 settembre 2021.

Il documento è suddiviso in cinque sezioni: la prima è dedicata al test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online; la seconda è dedicata alla lista di controllo (check-list) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza; la terza è dedicata al protocollo di conduzione della composizione negoziata; la quarta è dedicata alla formazione degli esperti; la quinta è dedicata alla piattaforma telematica.

Il decreto dirigenziale de quo ha, altresì, tre allegati : il primo reca una serie di indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate; il secondo indica i dati da inserire nell'istanza online, nonché i documenti da allegare; il terzo reca il format di dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata.

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