Penale

Confermata l’assoluzione dell’ex dirigente Rai per la morte da amianto nella sede di Torino

di Paola Rossi

Confermata dalla Cassazione l'assoluzione di un ex manager Rai per la morte “da amianto” del titolare di una ditta esterna, che dal 1978 al 2006 aveva lavorato all'interno del grattacielo Rai di via Cernaia a Torino. La sentenza n. 48451 di ieri della Cassazione penale ha sposato la tesi assolutoria della Corte di appello di Torino secondo la quale il fatto non sussisteva, essendo ascrivibile la morte del lavoratore, più che alla frequentazione degli uffici della sede Rai torinese soprattutto, e in maniera determinante, alla collocazione delle sue diverse residenze sempre in prossimità dell'industria manifatturiera 'Capamianto'.

Il direttore di supporto amministrativo Rai da dicembre 1984 a giugno 1992, era stato imputato per omicidio colposo insieme al Direttore generale del servizio pubblico dal 1977 al 1980 e poi deceduto nelle more del giudizio di appello.

Nel suo ruolo di responsabile della sede torinese del servizio pubblico veniva imputato e condannato nel 2015 insieme all'ex Dg per omicidio colposo per non aver adottato tutte le misure di igiene sul luogo di lavoro. E veniva assolto a settembre 2017 dalla Corte d'appello che riteneva non provata “al di là di ogni ragionevole dubbio” che l'esposizione letale determinante il mesiotelioma pleurico si fosse verificata nel grattacielo Rai. Infatti,la sentenza di appello dà rilevanza alla circostanza secondo cui l'amianto si disperdeva nell'ambiente di lavoro solo se sollecitato meccanicamente da manovre di spostamento dei pannelli al soffitto o delle pareti mobili interni al grattacielo. Operazioni a cui era dedicata una specifica squadra Rai con interventi solo di sabato proprio al fine di evitare rischi dovuti alla nota presenza di amianto nell'edificio.

Come in tutti i casi di morti dovute all'esposizione all'amianto il periodo di latenza minima è di circa venti anni determinando così l'imputazione di chi ha ricoperto ruoli di garanzia in epoche risalenti nel tempo. Il periodo incriminato per la morte risaliva fino al 1987 e, tenuto che le esposizioni nocive erano terminate nel periodo 1992-1993, il dirigente Rai veniva accusato per coincidenza con lo svolgimento del suo ruolo di garanzia. Per lo stesso motivo nella fase di merito venne meno l'accusa nei confronti di altri manager anche nella stessa posizione perché impiegati in tali ruoli in periodi successivi a quello rilevante l'effetto mortale. Ma nonostante la “pericolosità” del grattacielo Rai ai giudici è apparso maggiormente determinante e sufficiente all'insorgere della malattia l'esposizione all'amianto quotidiana e notturna subita dal lavoratore nella propria abitazione limitrofa alla Capamianto a sua volta coinvolta, anche se solo in un giudizio di responsabilità per mesiotelioma, ma insistente su un'area poi sottoposta a bonifica per inquinamento ambientale.


Cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 24 ottobre 2018 n. 48541

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