Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 12 e il 16 settembre 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) sentenza, cosa giudicata e portata del giudicato esterno; (ii) vendita forzata, versamento del saldo del prezzo e sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; (iii) prova testimoniale, deroga al divieto dei limiti di valore ed obbligo motivazionale; (iv) sentenza e nullità per mancanza di motivazione; (v) principio di non contestazione e limiti di operatività; (vi) procedimento monitorio, giudizio di opposizione e notifica atto di citazione presso la residenza personale dell’opposto; (vii) giudizio di appello e riserva di impugnazione contro sentenza non definitiva; (viii) giudizio di cassazione e deposito atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo; (ix) omessa cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale, correzione errori materiali e giudizio di legittimità.

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PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI

SENTENZA - Cassazione n. 26807/2022

La sentenza riafferma che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, rimanendo fuori della portata del giudicato le questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono.

ESECUZIONE FORZATA - Cassazione n. 26815/2022

L’ordinanza, resa in tema di vendita forzata, prestando adesione e dando continuità ad un principio di recente enunciato, riafferma che il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario, essendo di natura sostanziale e non processuale, non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale previsto dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969.

PROVA CIVILE - Cassazione n. 26898/2022

Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la decisione consolida il principio secondo cui qualora il giudice del merito ritenga di avvalersi della facoltà di consentire la prova per testimoni oltre il limite di valore fissato dal primo comma dell’art. 2721 c.c., deve motivare il relativo provvedimento di ammissione dando atto delle circostanze che nel caso concreto rendano possibile la deroga al divieto della prova stessa oltre tale limite.

SENTENZA - Cassazione n. 26899/2022

L’ordinanza riassume i casi di nullità della sentenza per mancanza di motivazione: (i) motivazione mancante del tutto finanche “sotto l’aspetto materiale e grafico”; (ii) motivazione contenente un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”; (iii) motivazione “perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; (vi) motivazione puramente apparente.

POTERI DEL GIUDICE - Cassazione n. 26960/2022

L’ordinanza, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ribadisce che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non può estendersi alle conclusioni ermeneutiche e ricostruttive da trarre in ordine alla valutazione ed all’interpretazione dei documenti prodotti dalle parti.

PROCEDIMENTO MONITORIO - Cassazione n. 26963/2022

La pronuncia afferma che la notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo eseguita non presso il domicilio eletto dall’opposto ai sensi dell’art. 638 c.p.c., bensì presso la sua residenza personale, essendo nulla e non inesistente, risulta sanabile per effetto della costituzione in giudizio dell’opposto medesimo.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 27032/2022

L’ordinanza, confermando un pur risalente proprio indirizzo incline a ripudiare interpretazioni eccessivamente formaliste censurate anche dalla giurisprudenza europea, ribadisce che allorché l’appellante, dopo aver fatto riserva di impugnazione contro una sentenza non definitiva, proponga appello contro la pronuncia definitiva e, pur specificando di indirizzare il proprio gravame contro quest’ultima, investe effettivamente, con i motivi di censura, anche la precedente, deve ritenersi che l’impugnazione sia diretta contro entrambe le pronunce, a nulla rilevando la suddetta limitazione formale, che, essendo in contrasto con la concreta intenzione espressa mediante il contenuto sostanziale delle argomentazioni svolte, deve ritenersi frutto di errore materiale.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 27168/2022

La decisione riafferma che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c.

PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - Cassazione n. 27298/2022

L’ordinanza rimarca che in sede di legittimità è inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale proposto ex artt. 287 e 288 c.p.c. volto a denunziare l’omessa cancellazione nel dispositivo della sentenza impugnata della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c.

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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO

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Procedimento civile - Sentenza - Cosa giudicata - Giudicato esterno - Portata - Limiti - Fattispecie relativa a giudizio di opposizione ad esecuzione immobiliare intrapresa in relazione ad un credito nascente da un contratto di mutuo fondiario. (Cc, articolo 2909; Cpc, articolo 615)
Il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, rimanendo fuori della portata del giudicato le questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (Nel caso di specie, disattendendo l’unico motivo con cui il ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art. 2909 cod. civ., la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che aveva confermato il rigetto dell’opposizione proposta da quest’ultimo ex art. 615 cod. proc. civ., avverso l’esecuzione immobiliare intrapresa dalla società controricorrente in relazione ad un credito nascente da un contratto di mutuo fondiario, ritenendo l’iniziativa preclusa dall’esistenza di un giudicato esterno: in particolare, specifica il giudice di legittimità, considerato che già nel primo giudizio di opposizione si era discusso della questione relativa alla “condizione risolutiva” prevista dall’art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976, sarebbe stato onere dell’opponente, sin da allora, eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto a valersi di tale condizione, cosicché, in difetto, ogni disamina in merito non poteva che ritenersi ormai preclusa nel rinnovato giudizio di opposizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 marzo 2020, n. 6091).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 12 settembre 2022 n. 26807 - Presidente De Stefano - Relatore Guizzi

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Procedimento civile - Processo esecutivo - Espropriazione forzata immobiliare - Vendita con incanto - Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario - Natura sostanziale - Soggezione alla sospensione feriale ex lege n. 742/1969 - Esclusione. (Cpc, articoli 585, 586, 590; Dpr, n. 602/1973, articolo 85; Legge, n. 742/1969, articolo 1)
In tema di vendita forzata, il termine di versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto è posto a presidio del relativo “ius ad rem” circa l’emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ., attenendo all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria assunta dall’aggiudicatario stesso, attività che non necessita di difesa tecnica, ma che costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale; ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ex art. 1 della legge n. 742 del 1969 (Nel caso di specie, in cui parte ricorrente aveva subito un pignoramento immobiliare per crediti di natura erariale, la Suprema Corte, assicurando continuità al già enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale, nel rigettare l’appello proposto dal ricorrente, il quale aveva lamentato la mancata declaratoria di estinzione della procedura esecutiva per tardivo versamento del prezzo, confermato invece l’assoggettabilità del predetto termine, ritenuto di natura processuale, alla sospensione feriale di cui alla legge n. 742 del 1969). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 8 giugno 2022, n. 18421).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 12 settembre 2022 n. 26815 - Presidente Rubino - Relatore Valle

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Procedimento civile - Prova civile - Prova testimoniale - Contratti - Ammissibilità - Limiti di valore - Deroga - Obbligo di motivazione - Osservanza - Necessità. (Cc, articolo 2721)
Il giudice ben può ammettere la prova testimoniale, in deroga al limite fissato dall’art. 2721, comma 1, cod. civ. per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che il comma 2, dell’evocata disposizione gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, purché, però, venga fornita adeguata motivazione della scelta operata (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto la corte d’appello, nel confermare in sede di gravame il rigetto delle domande di risoluzione del contratto di cessione d’azienda proposte dal ricorrente per grave inadempimento dei cedenti, aveva omesso ogni motivazione in relazione alla deroga operata dal tribunale con riferimento al limite di valore fissato dal primo comma dell’art. 2721 cod. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 aprile 1982, n. 2062; Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 giugno 1964, n. 1634; Cassazione, sezione civile I, sentenza 8 agosto 1963, n. 2244).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 13 settembre 2022 n. 26898 - Presidente Frasca - Relatore Scrima

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Procedimento civile - Sentenza - Contenuto - Nullità per mancanza di motivazione - Configurabilità - Casistica - Individuazione - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatizia. (Cost., articolo 111; Cpc, articoli 132 e 360)
La nullità della sentenza per mancanza di motivazione, può ammettersi solo in quattro casi: (i) quando la motivazione manchi del tutto finanche “sotto l’aspetto materiale e grafico”; (ii) quando contenga un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”; (iii) quando sia “perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; (iv) quando, infine, sia puramente apparente (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento somme reclamate dal locatore a titolo di ripristino della pavimentazione dell’immobile locato ad uso commerciale in conseguenza del recesso esercitato dalla conduttrice, ed in cui allo scioglimento di un primo contratto, senza soluzione di continuità, era seguita la sottoscrizione di un altro, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata a motivo della totale incomprensibilità della motivazione, tale da escludere anche, per converso, la possibilità di apprezzare il limite ostativo della c.d. “doppia conforme” eccepito in sede di controricorso, non essendo dato conoscere, specifica il giudice di legittimità, quale sia la ricognizione del fatto operata dal primo giudice, né soprattutto, per le ragioni esposte, quale sia la “ratio decidendi” della sentenza di secondo grado, né tanto meno se essa possa dirsi conseguente ad una ricognizione fattuale effettivamente sovrapponibile a quella contenuta nella sentenza di primo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 13 settembre 2022 n. 26899 - Presidente Frasca - Relatore Iannello

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Procedimento civile - Poteri del giudice - Principio di non contestazione - Operatività - Portata - Limiti - Conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti - Esclusione - Ragioni. (Cc, articolo 1218 e 2697; Cpc, articoli 115, 633 e 645)
Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., potendo avere per oggetto solo i fatti storici sottesi alle domande ed alle eccezioni delle parti, non può essere utilizzato con riguardo alle conclusioni ermeneutiche e ricostruttive da trarre in ordine alla valutazione ed all’interpretazione dei documenti prodotti dalle stesse (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il tribunale, nel confermare il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico del ricorrente per il mancato pagamento di una fattura, aveva ritenuto che il certificato di insoluto emesso dalla banca e depositato dal creditore, non avendo formato oggetto di specifica contestazione da parte dell’opponente, aveva inverato la mancata prova del pagamento che quest’ultimo aveva eccepito in giudizio)  (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 17 novembre 2021, n. 35037; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 marzo 2020, n. 6172; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30744).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 14 settembre 2022 n. 26960 - Presidente Orilia - Relatore Dongiacomo

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Procedimento civile - Procedimento monitorio - Giudizio di opposizione - Notifica dell’atto di citazione presso la residenza personale dell’opposto - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Costituzione in giudizio dell’opposto - Efficacia sanante - Configurabilità - Fondamento. (Cpc, articoli 156, 160, 163, 291, 633, 638, 641 e 645)
In tema di notificazioni degli atti processuali, il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali della stessa sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono pur sempre nell’ambito della nullità, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 cod. civ. Ne consegue che la notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo eseguita non presso il domicilio eletto dall’opposto ai sensi dell’art. 638 cod. proc. civ., bensì presso la sua residenza personale, è viziata non già da inesistenza, ma da nullità e, in quanto tale, sanabile per effetto della costituzione in giudizio dell’opposto medesimo (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata  con la quale il giudice d’appello, nel confermare la statuizione di prime cure, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’odierno ricorrente sul rilievo che, da un lato, il relativo atto di citazione era stato notificato presso la residenza dell’opposto e non presso il domicilio eletto ai sensi dell’art. 638 cod. proc. civ., e dall’altro, che la successiva notifica dell’atto era stata effettuata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 641 cod. proc. civ.) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 13 giugno 2019, n. 15946; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916; Cassazione, sezione civile I, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22113).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 14 settembre 2022 n. 26963 - Presidente Orilia - Relatore Dongiacomo

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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di appello - Appellante - Riserva di impugnazione contro una sentenza non definitiva - Successiva impugnazione formalmente limitata alla sentenza definitiva - Formulazione di motivi di censura anche contro la sentenza non definitiva - Effetti - Prevalenza del contenuto sostanziale dell’impugnazione sulla limitazione formale - Necessità. (Cpc, articoli 112 e 340)
Ai fini della individuazione dell’inequivoca manifestazione di volontà della parte di impugnare la sentenza non definitiva, il dato “formale” ed “esterno” della mancata espressa indicazione che l’impugnazione avverso la sentenza definitiva è diretta anche avverso la sentenza non definitiva non può prevalere sul dato sostanziale costituito dalla presenza nello stesso atto di impugnazione di motivi di censura inequivocabilmente diretti a censurare le statuizioni della sentenza non definitiva. Di conseguenza, allorché l’appellante, dopo aver fatto riserva di impugnazione contro una sentenza non definitiva, proponga appello contro la pronuncia definitiva e, pur specificando di indirizzare il proprio gravame contro quest’ultima, investe effettivamente, con i motivi di censura, anche la precedente, deve ritenersi che l’impugnazione sia diretta contro entrambe le pronunce, a nulla rilevando la suddetta limitazione formale, che, essendo in contrasto con la concreta intenzione espressa mediante il contenuto sostanziale delle argomentazioni svolte, deve ritenersi frutto di errore materiale (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia successoria, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, omettendo di considerare il contenuto sostanziale dell’impugnazione, nel dichiarare che non era stato proposto appello avverso la sentenza non definitiva del giudice di primo grado, aveva accolto l’eccezione sollevata da parte appellata circa l’inammissibilità dell’appello medesimo con riferimento agli aspetti già decisi con tale pronunzia, sulla quale riteneva pertanto formatosi il giudicato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 2 marzo 2012, n. 3257; Cassazione, sezione civile II, sentenza 22 novembre 1986, n. 6883).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 14 settembre 2022 n. 27032 - Presidente Manna - Relatore Poletti

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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Deposito atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo - Termine ex art. 369 c.p.c. - Osservanza - Necessità - Produzione in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - Inammissibilità. (Cpc, articoli 369, 372 e 368)

Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 cod. proc. civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, avente ad oggetto una controversia insorta in merito al classamento di un bene, la Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, stante l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, ha ritenuto quest’ultima decaduta dal termine per la produzione dei documenti necessari per provare il perfezionamento della notifica in quanto la relativa produzione avrebbe dovuto essere effettuata nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 12 novembre 2018, n. 28999; Cassazione, sezione civile I, sentenza 31 marzo 2011, n. 7515).
Cassazione, sezione V civile, ordinanza 15 settembre 2022 n. 27168 - Presidente Balsamo - Relatore Billi

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Procedimento civile - Sentenza - Procedimento per la correzione degli errori materiali - Giudizio di legittimità - Omessa cancellazione nel dispositivo della sentenza impugnata della trascrizione della domanda effettuata ex artt. 2652 e 2653 c.c. - Inammissibilità del ricorso. (Cc, articoli 2652, 2653 e 2668; Cpc, articoli 287 e 288)
In sede di legittimità, è inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale proposto ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e volto a denunziare l’omessa cancellazione nel dispositivo della sentenza impugnata della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ. (Nel caso di specie, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto avverso una pronuncia emessa dalla III sezione, la Suprema Corte ha osservato che la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi delle evocate disposizioni deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, potendo essere disposta nel giudizio di legittimità, secondo l’indirizzo prevalente, solo ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 2688 cod. civ., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattività delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità medesimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, decreto 3 gennaio 2020, n. 13 ; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 23 settembre 2016, n. 18741; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 febbraio 2016, n. 2896; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 30 maggio 2013, n. 13715; Cassazione, sezione civile II, decreto 9 marzo 2007, n. 5587; Cassazione, sezione civile II, sentenza 20 settembre 2000, n. 12444; Cassazione, sezione civile II, sentenza 21 febbraio 1991, n. 1859).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 16 settembre 2022 n. 27298 - Presidente Amendola - Relatore Scrima

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