Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in tema di diritto di famiglia e delle successioni del 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito del gennaio 2022 in materia di diritto di famiglia e delle successioni.

Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1.Prova dell'addebito nella separazione giudiziale
2.Divisione ereditaria e frazionamento del bene
3.Separazione dei coniugi e quantificazione dell'assegno di mantenimento
4.Decorrenza dell'assegno di divorzio
5.Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. e azione revocatoria
6.Regime patrimoniale della famiglia e accessione



I PRINCIPI ESPRESSI DAI GIUDICI DI MERITO

1. SEPARAZIONE GIUDIZIALE E ADDEBITO

La prova del nesso causale tra violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e crisi coniugale.
(Cc, articoli151 e 156)
Per fondare una pronuncia di addebito della separazione devono essere addotte e dimostrate azioni delle parti che costituiscano comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che sia causa necessaria e sufficiente a determinare "l'irreversibile intollerabilità della ulteriore convivenza".
•Tribunale Cosenza, sentenza 4 gennaio 2022 n. 1 - Pres. Marchianò, Giud. rel. est. Angiuli

2. DIVISIONE EREDITARIA

L'assegnazione del bene in natura è connessa al fatto che il bene venga assegnato per intero ad uno dei coeredi
. (Cc, articolo 720; Cpc, articolo 567 )
Ai fini della procedibilità e dell'accoglimento della domanda di divisione di beni ereditari, non è indispensabile la tempestiva produzione di parte di relazione notarile e/o dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. ai fini della vendita dell'immobile pignorato
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso
•Tribunale Foggia, sezione II, sentenza 7 gennaio 2022 n. 8 - Giudice Unico Lacatena

3. SEPARAZIONE GIUDIZIALE

L'esborso locatizio costituisca l'apprezzabile deminutio del tenore di vita.
(Cc, articolo 156)
E' pacifico in giurisprudenza - perché esplicito nel tenore letterale dell'art. 156 c.c. - che "il giudice debba determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Consegue da ciò che l'esborso locatizio, nel caso in esame, costituisce l'apprezzabile deminutio del tenore di vita in precedenza goduto, non compensato da altre fonti di reddito rispetto alla retribuzione percepita dalla moglie.
•Tribunale Ravenna, sentenza 4 gennaio 2022 n. 1 - Pres. Parisi, Giud. Rel. Gilotta

4. DIVORZIO E RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI

L'assegno di divorzio decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio
. (Legge 1 dicembre 1970 n. 898)
Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della L. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti
In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della L. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione.
•Corte d'Appello Messina, sezione I, sentenza 7 gennaio 2022 n. 13 – Pres. Celi, Cons. Rel. Randazzo

5. VINCOLI DI DESTINAZIONE PATRIMONIALE

Fondo patrimoniale, vincolo di destinazione e azione revocatoria
. (Cc, articoli 2645 ter, 2740 e 2901)
Non può essere accolta la prospettazione, secondo cui nel bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti (tutela della disabilità e conservazione del credito) l'interesse del creditore del disponente dovrebbe essere sacrificato in funzione di altro interesse dotato di particolare rilevanza costituzionale, qual è la tutela di soggetti con disabilità, idoneo ex se a giustificare l'effetto di separazione dell'art. 2645 ter c.c., con conseguente rigetto della domanda revocatoria poiché tra i presupposti dell'azione revocatoria, indicati nell'art. 2901 c.c., non rientra la comparazione tra le esigenze dei beneficiari dell'atto revocando e quelle dei creditori da esso pregiudicati, dovendosi valutare esclusivamente l'oggettiva idoneità dell'atto stesso a rendere più difficile la soddisfazione delle ragioni dei creditori
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
•Tribunale Ancona, sezione I, sentenza 7 gennaio 2022 n. 17 – Giud. Guidarelli

6. REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA E ACCESSIONE

La tutela del coniuge non proprietario del suolo opera sul piano obbligatorio
. (Cc, articoli 177 e 934)
La costruzione realizzata in costanza di matrimonio e peraltro in regime di separazione legale dei beni da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è, a sua volta, proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta eventualmente - e previo assolvimento dell'onere della prova di aver fornito il proprio sostegno economico - il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine.
Ne consegue che la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano del diritto reale (non potendo quegli vantare, in mancanza di uno apposito titolo o di una specifica disposizione di legge, alcun diritto di comproprietà, nemmeno superficiaria, sulla costruzione), bensì su quello meramente obbligatorio (nel senso che va a lui riconosciuto un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione).
L'assunto si legittima sul presupposto che il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c. – in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi,
•Tribunale Bari, sezione I, sentenza 4 gennaio 2022 n. 49 – Giud. Attollino

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