Giustizia

PagoPa obbligatorio solo per il civile - Il chiarimento del Ministero

Aiga: bene la non obbligatorietà sui diritti copia nel penale

di Francesco Machina Grifeo

Dopo la confusione delle settimane scorso sull'obbligo di utilizzo del sistema PagoPA per il pagamento dei diritti di copia nei procedimenti civili ed anche penali, arriva il chiarimento del Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni, firmato dal D.g. Giovanni Mimmo: l'obbligo vale solo per il civile.

A creare incertezza erano state due indicazioni discordanti da parte del Ministero della Giustizia. Se per il Dipartimento affari di Giustizia (Dag, nota del 23 febbraio scorso) l'utilizzo del sistema PagoPa nel procedimento penale restava facoltativo (richiedendo una apposita procedura per essere attivato), posizione oggi confermata; diversamente per il Dipartimento della transizione digitale della giustizia - Direzione sistemi informativi automatizzati (Dgsia, nota del 6 marzo 23) esso invece era divenuto sempre obbligatorio.

Plaude l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) che accoglie con favore il nuovo provvedimento con il quale il Direttore Generale del Dipartimento ha chiarito che, nel settore penale, il pagamento dei diritti di copia e di certificato tramite piattaforma PagoPa è permesso, ma non obbligatorio. Per il Presidente Francesco Paolo Perchinunno: «Il provvedimento era particolarmente atteso poiché, come aveva evidenziato AIGA, risultava non conforme alle disposizioni vigenti, ed all'attuale stato del processo penale, l'imposizione dell'obbligo di pagamento tramite PagoPa, con la circolare del 6 marzo scorso».

Anche per l'Avv. Mario Aiezza, Coordinatore del Dipartimento sulla Riforma del Processo in seno ad AIGA Nazionale, «era assolutamente necessario un formale chiarimento da parte del Ministero nonostante fosse evidente sin da subito, a chi opera nel settore penale, che allo stato attuale non vi era possibilità di imporre l'obbligo del pagamento dei diritti di copia e di certificato tramite la piattaforma PagoPa». «Così – conclude - si evita un aggravio di spese per il cittadino».

La nota del Dipartimento ricorda che il testo dell'art. 196 d.P.R. n. 115/2002 è stato integralmente sostituito dall'articolo 13, comma I, lettera f), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, adottato in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile.

La Relazione illustrativa, poi, evidenza che «per esigenze di coordinamento e semplificazione» si è inteso uniformare le modalità di pagamento del diritto di copia e certificato, oltreché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, a quelle del contributo unificato disciplinate dall'art. 192 d.P.R. n. 115/2002. Inoltre, non risulta l'abrogazione esplicita dell'art. 285 Dpr n. 115/2002, a tenore del quale: «Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo». Tale disposizione, si legge nella nota, parrebbe avere conservato la funzione di norma di chiusura del sistema.

«Tutti questi indici conducono a concludere che, come già affermato da questa Direzione generale nella nota citata in apertura, la disposizione dell'art. 196 d.P.R. n. 1 15/2002, laddove impone l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), sia esclusivamente applicabile al processo civile».

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