Amministrativo

Al professore ordinario spetta il titolo di "Avvocato specialista"

Lo ha stabilito il Tar del Lazio con la sentenza n. 10834/2022 del 1° agosto scorso, affermando l'illogicità del Dm che discriminava i prof rispetto ai dottori di ricerca

di Francesco Machina Grifeo

È illegittimo il regolamento per il conseguimento del titolo di avvocato specialista nella parte in cui non prevede che il titolo possa essere conferito anche ai professori ordinari nei relativi settori di specializzazione. Lo ha stabilito il Tar del Lazio con la sentenza n. 10834/2022 del 1° agosto scorso.

Accolto dunque il ricorso di un professore ordinario di diritto amministrativo contro il Dm 1° ottobre 2020, n. 163, (recante disposizioni in materia di conferimento del titolo di avvocato specialista) ed in particolare contro l'articolo 2, comma 3. Secondo il ricorrente infatti il Dm, che modificava il Dm 12 agosto 2015 n. 144 (di approvazione del regolamento per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista), era incoerente ed illogico nella parte in cui prevedeva (articolo 2, comma 3 Dm.163 cit.) che il titolo di avvocato specialista potesse essere conferito anche ai titolari di dottorato di ricerca senza ulteriori verifiche, mentre onerava i professori ordinari di dimostrare la propria comprovata esperienza sottoponendoli ad una procedura di valutazione, ovvero a seguire con profitto percorsi formativi almeno biennali.

Per il Tar è evidente che una simile disposizione è illogica nella misura in cui "consentendo il conseguimento del titolo di avvocato specialista al dottore di ricerca (ossia colui che è dotato delle «competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione», cosí articolo 4 Dm 30 aprile 1999, n. 224) nega la medesima possibilità al professore ordinario, che ha raggiunto la «piena maturità scientifica» (v. articolo 3, comma 2, lettera a) Dm 7 giugno 2016, n. 120) e che quindi dimostra una maggiore competenza scientifica nel settore".

E conseguentemente ha accolto il ricorso disponendo l'annullamento dell'articolo 2, comma 3 Dm 163/2020., in quanto "illegittimo nella parte in cui non prevede che il titolo di avvocato specialista possa esser conferito dal Cnf anche ai professori ordinari nei relativi settori di specializzazione". Ciò, conclude la decisione, anche alla luce del disposto dell'articolo 9, comma 8 legge 247 cit. che espressamente prevede che «gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni».

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