Penale

Datore di lavoro ‘apicale' e ‘sottordinato' - Profili penalistici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Responsabilità amministrativa dell'ente, all'interno di organizzazioni societarie complesse

di Luca Barbieri e Aurora Mamprin *

Elaborando una distinzione propria dell'impianto normativo vigente in tema di responsabilità amministrativa dell'ente, all'interno di organizzazioni societarie complesse la Corte di Cassazione distingue, ai fini della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, tra datore di lavoro ‘apicale' e datore di lavoro ‘sottordinato'; con sentenza 17 marzo 2022, n. 9028, la Suprema Corte ha precisato che solo nel caso in cui la gestione dell'unità produttiva sia affidata ad un genuino datore di lavoro ‘sottordinato', questi è tenuto, nell'ambito dell'unità organizzativa o produttiva affidatagli, a:

- eseguire la valutazione di tutti i rischi connessi alle attività lavorative svolte in detta unità e redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi dell'art. 29, c. 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

-nominare il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione (art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Trattasi di obblighi del datore di lavoro non delegabili (art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), la cui violazione è punita con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 (art. 55, c. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).Come noto, per ‘datore di lavoro' la disciplina prevenzionistica intende:

a) il ‘titolare del rapporto di lavoro' o comunque

b )il soggetto che ‘ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa' (art. 2, c. 1, lett. b) e art. 299 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Peraltro, ‘l'unicità del concetto di datore di lavoro determina l'impossibilità che detta figura possa essere sotto-articolata', così che ‘all'interno di un'organizzazione unitaria o in una sua unità produttiva non possono essere compresenti più datori di lavoro'.

Diversamente, nel caso di un'organizzazione complessa, strutturata in una pluralità di unità produttive od organizzative è possibile che a ciascuna distinta e autonoma unità produttiva sia associato un datore di lavoro, purché dotato di poteri decisionali e di spesa adeguati alla gestione dell'unità stessa.

In tal caso, si determina la contestuale presenza di un datore di lavoro posto al vertice dell'intera organizzazione (datore di lavoro ‘apicale') e di una pluralità di datori di lavoro ‘sottordinati'.

Più precisamente, un datore di lavoro ‘sottordinato' riveste una posizione di garanzia in ambito prevenzionistico nonostante sia subordinato sul piano gerarchico al datore di lavoro ‘apicale' a condizione che tale vincolo non ne comprima i poteri di decisione e di spesa necessari per garantire un'autonoma gestione di ciascuna unità produttiva od organizzativa.

Quando il potere di coordinamento e direzione del datore di lavoro apicale incida e comprima l'esercizio del potere di gestione del datore di lavoro ‘sottordinato', deve ritenersi definitivamente compromessa la relazione biunivoca tra quest'ultimo e l'unità produttiva od organizzativa, configurandosi in luogo del datore di lavoro ‘sottordinato' la figura di ‘dirigente' per la sicurezza, cioè ‘la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa' (art. 2, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Resta in ogni caso inteso che nell'ipotesi in cui trattasi di un rischio trasversale rispetto alle unità produttive ed organizzative in cui si articola l'impresa, la responsabilità penale con riguardo agli obblighi di

i) valutazione dei rischi,

ii) redazione del DVR e di

iii) nomina del RSPP devono necessariamente intendersi attribuiti al datore di lavoro ‘apicale'.

Di Luca Barbieri e Aurora Mamprin di ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche.

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