Penale

La cosiddetta "minaccia ambientale" integra il reato di estorsione aggravato dal metodo mafioso

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Reati contro il patrimonio - Mediante violenza alle cose o alle persone - Estorsione - Minacce maturate in un contesto ambientale mafioso - Configurabilità.
Il delitto di estorsione è integrato anche in tutte le ipotesi in cui le minacce non siano esplicite, ma "velate" da apparente cortesia e correlate all'evocazione del potere criminale di una organizzazione mafiosa, quindi in grado di incutere timore nei destinatari e di coartarne la libertà di autodeterminazione.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, ordinanza 6 giugno 2022 n. 21827

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Fattispecie dell'estorsione cd. ambientale - Configurabilità.
Integra la c.d. "estorsione ambientale" quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che hanno il controllo di un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 2 marzo 2021 n. 8262

Estorsione - Circostanze aggravanti - Aggravante di cui all'art. 7, D.L. 152 del 1991 - Utilizzo del metodo mafioso - In territori dove allignano organizzazioni mafiose storiche - Riferimento contratto o implicito, da parte dell'agente, al potere criminale dell'associazione - Sufficienza.
Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dal Decreto- Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7, è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 12 marzo 2018 n. 10976

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Elemento oggettivo (materiale) - Estorsione cd. 'ambientale' - Conoscenza, da parte della vittima, dell'estorsore e del suo clan - Esclusione - Rilevanza delle modalità della richiesta estorsiva in territori dominati da gruppi criminali mafiosi - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di estorsione cd. "ambientale", non è necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sussistere un tentativo di estorsione ambientale in relazione alla condotta degli imputati - di cui uno appartenente ad una cosca di 'ndrangheta - che avevano effettuato una richiesta anomala di informazioni, con fissazione unilaterale di un appuntamento a distanza di pochi giorni, al responsabile di un'impresa impegnata in lavori nel territorio calabrese, il quale, pur provenendo da altra regione, si era immediatamente reso conto della natura estorsiva della richiesta stessa, ed aveva subito dopo sporto denuncia).
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 10 maggio 2017 n. 22976

Reato - Circostanze - Aggravanti in genere - Estorsione - Aggravante di cui all'art. 7, l. n. 203 del 1991 - Caratteristiche della condotta minacciosa - Fattispecie.
In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, prevista dall'art. 7, D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, la condotta di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo dell'ubicazione dell'attività commerciale della medesima in un territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del riesame di annullamento parziale del provvedimento applicativo di misura custodiale per estorsione limitatamente alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 628, comma terzo, numero 3, cod. pen. e 7, D.L. n. 152 del 1997, per aver svalutato l'indicazione logistica contenuta nella frase: "Vedi che ti trovi in una zona dove devi pagare qualcosa", indirizzata dall'indagato alla persona offesa, titolare di un esercizio sito in un quartiere dominato da una nota 'ndrina).
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 2 gennaio 2017 n. 32

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