Civile

L'atto istitutivo del trust, anche autodichiarato, è sempre tassato in misura fissa

La Suprema Corte conferma che per tutti i tipi di trust l'atto istitutivo e quello di dotazione non sottendono un incremento patrimoniale del trustee né una sua maggior capacità contributiva

di Francesca Perego Mosetti, Costanza Radice*

Nel solco di precedenti pronunzie sul tema e consolidando un orientamento interpretativo di legittimità non sempre lineare nel tempo, con la recente ordinanza 10/8/2021 n. 22569 la Corte di Cassazione, Sezione V, ribadisce quale principio generale che "In ogni tipologia di trust la configurazione del presupposto impositivo, sia ai fini dell'imposta di donazione che di quelle proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, non andrà mai anticipata né all'atto istitutivo né a quello di donazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante il trasferimento finale del bene al beneficiario".

Nel caso esaminato, il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione dell'imposta di donazione emesso in relazione all'atto istitutivo di un trust, al cui termine i beneficiari venivano individuati negli stessi coniugi disponenti, autonominatisi trustee, se in vita, o in mancanza nei discendenti in linea retta.
L'atto era stato infatti registrato versando solo l'imposta in misura fissa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di liquidazione, sul presupposto che si trattasse di un atto di liberalità interno non soggetto a tassazione.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva invece affermato che l'istituzione del trust dovesse qualificarsi come atto costitutivo di un vincolo di destinazione, soggetto a tassazione in misura proporzionale indipendentemente dalla sussistenza, in concreto, di un effetto traslativo, a seguito dell'introduzione della nuova imposta sulle successioni e donazioni (ex art. 47, comma 2 D.L. 262 del 2006) applicabile ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione (quale appunto l'atto istitutivo di un trust).

In sostanza, la questione sottoposta al Giudice di legittimità è relativa alla soggezione o meno all'imposta di donazione dell'atto di costituzione di un trust cd. autodichiarato in cui in disponente – cd. settlor – si autonomina trustee e beneficiario iniziale, con contestuale dotazione al trust di beni immobili, e con lo scopo di gestire detti beni per poi devolverli ai beneficiari finali.

La Suprema Corte anzitutto riassume, nell'ordinanza, i fattori individualizzanti comuni del trust ovvero
- un nucleo causale unitario costituito dalla combinazione dello scopo di destinazione con quello, ad esso strumentale, di segregazione patrimoniale;
- l'attuazione del vincolo di destinazione mediante l'intestazione formale dei beni al trustee e il conferimento al medesimo di poteri gestori circoscritti e finalizzati allo scopo dichiarato;
- l'attribuzione al beneficiario, ove esistente, di una posizione giuridica iniziale corrispondente non ad un diritto soggettivo sul bene ma ad un'aspettativa o interesse giuridicamente qualificato ad una gestione conforme al perseguimento dello scopo.

Inoltre, la Corte enuclea anche le caratteristiche salienti dell'istituto dal punto di vista negoziale, che di norma si estrinseca in una sequenza di tre momenti ovvero
- l'atto istitutivo del trust, con effetto non traslativo ma meramente preparatorio, enunciativo e programmatico;
- l'atto di dotazione del trust che contempla il momentaneo trasferimento dei beni al trustee in funzione della realizzazione degli obiettivi prefissati e con i vincoli pertinenti;
- l'atto di trasferimento finale del bene o del diritto al beneficiario.

Precisa ancora la Corte, nel suo excursus sull'istituto, che il trust non ha personalità giuridica e che il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante del trust ma come colui che dispone dei beni e dei diritti conferiti in trust, in conformità allo scopo cui il patrimonio è destinato.

Invero, il rapporto tra disponente e trustee ha natura fiduciaria ed i beni conferiti in trust non incrementano il patrimonio personale del trustee rimanendo separati e segregati, di tal ché l'istituzione del trust non comporta un effettivo incremento di ricchezza in favore del trustee, e non può costituire un indice di sua maggiore forza economica né maggiore capacità contributiva.
Da questo punto di vista, poi, la Corte evidenzia come dalla costituzione del trust non derivi neppure incremento della capacità contributiva né del disponente (dato che il suo patrimonio non risulta accresciuto) né del terzo beneficiario, che parimenti non riceve alcun aumento patrimoniale immediato.

Infatti, per il beneficiario un effettivo incremento al patrimonio deriverà solo nel momento in cui il trustee abbia portato a termine l'attività demandatagli e per la quale ha ottenuto l'attribuzione strumentale e temporanea della titolarità dei beni.

Rileva la Corte che pertanto l'atto istitutivo del trust - ed anche quello di dotazione - sono negozi fiscalmente neutri, tenuto conto che l'indice di ricchezza presupposto del tributo prende consistenza solo quando il trust abbia attuato la propria funzione, mentre nelle more l'utilità insita nell'apposizione del vincolo si risolve in un'autorestrizione del potere di disposizione, mediante la segregazione, e per il trustee in un'attribuzione, meramente formale, separata dal suo patrimonio personale.

Conclude pertanto la Cassazione che in ogni tipologia di trust la configurazione del presupposto impositivo, ai fini non solo dell'imposta di donazione ma anche di quelle proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, non è anticipata né all'atto istitutivo né a quello di dotazione, ma si realizza al momento del trasferimento finale del bene al beneficiario.

Come anticipato, la pronunzia in commento si inserisce nel solco di numerosi precedenti giurisprudenziali, i più significativi dei quali vengono richiamati proprio in motivazione ( Cass. 21/6/2019 n.16699; Cass. 24/12/2020 n.29507; Cass. 1/7/2019 n.19167; Cass. 17/1/2018 n.975 ).

L'aspetto più rilevante dell'ordinanza riguarda peraltro la circostanza che, dopo l'esposizione dei sopra richiamati principi generali, viene esaminato il caso di specie che – come visto – è quello di un cd. trust autodichiarato connotato dalla coincidenza di disponente e trustee.

Anche per questa peculiare fattispecie la Suprema Corte, rifacendosi esplicitamente ai suoi precedenti ( Cass. 26/10/2016 n. 21614; Cass. 21/6/2019 n. 16699; Cass. 23/4/2020 n. 8082 ) conferma che l'atto istitutivo del trust non è soggetto all'imposta proporzionale, tanto più che nella fattispecie non avviene neppure un trasferimento patrimoniale intersoggettivo e non ricorre il presupposto del reale arricchimento mediante un effettivo trasferimento di beni, in quanto solo alla scadenza il disponente beneficerà i suoi discendenti o se stesso, se ancora in vita.

Va peraltro sottolineato che anche il più recente orientamento dell'Amministrazione è in via di mutamento, allineandosi nella medesima direzione.
Nello scorso mese di agosto 2021 è stato infatti pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate uno Schema di Circolare di chiarimenti sulla disciplina fiscale del trust ai fini non solo della imposizione indiretta ma anche delle imposte sul reddito. Per il tema qui analizzato, la bozza, che non a caso reca nel titolo l'intenzione di "Recepimento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità", fa proprie le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione.

In particolare, per i trust residenti, l'Amministrazione afferma che l'imposta sulla sulle successioni e donazioni è dovuta solo in seguito al trasferimento ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust.

Più specificamente, si prescrive (confermandosi l'opinione favorevole alla neutralità fiscale) che l'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust.
Stessa tassazione anche per gli atti con cui il disponente dota successivamente il trust di asset quali beni o diritti, vincolandoli agli scopi del trust medesimo, giacché detto negozio giuridico non determina effetti traslativi perché ne comporta l'attribuzione non stabile nè definitiva (ma piuttosto strumentale al vincolo di segregazione) al trustee, che è solo tenuto ad amministrare e custodire i beni in trust in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un loro trasferimento finale ai beneficiari del trust.

Al contrario, la bozza di Circolare conferma che il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni si realizza solo con l'atto mediante il quale i beni vincolati in trust vengono attribuiti o devoluti ai beneficiari, a compimento del trust medesimo, essendo solo in questo frangente che si realizza il trasferimento effettivo di ricchezza che è presupposto dell'imposizione fiscale.

Ai fini della determinazione delle aliquote e delle relative franchigie, poi, la bozza precisa che occorre riferirsi al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario, e che l'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell'atto di attribuzione di beni.

I termini per le osservazioni allo Schema sono scaduti alla fine dello scorso mese di settembre; si attende dunque il testo definitivo che verosimilmente non conterrà – almeno su queste specifiche tematiche – cambiamenti di rotta rispetto alle determinazioni già raggiunte.

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*A cura dell'Avv. Francesca Perego Mosetti, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori, Studio legale Perego Mosetti, Partner 24 ORE Avvocati e Costanza Radice, Avvocato Cassazionista, Studio legale Radice Verbania

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