Penale

Niente tenuità del fatto se la somma evasa supera di soli 11 mila euro la cifra per l'imputazione penale

Nel caso concreto la somma evasa complessivamente ammontava a 261 mila euro superando perciò di 11 mila euro la cifra per l'imputazione penale

di Giampaolo Piagnerelli

Non viene concessa la tenuità del fatto quando il contribuente non versa l'Iva per 261 mila euro, superando così di (soli) 11 mila euro la soglia di imputazione penale. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 30432/22.

La vicend a. Venendo ai fatti la Corte d'appello ha escluso la particolare tenuità del fatto prendendo in esame non tanto la percentuale di superamento della soglia di punibilità, ma l'entità dell'imposta complessivamente evasa. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che l'Iva non versata ammontasse a 261.452 euro, superiore quindi di 11.452 euro la soglia di punibilità e il comportamento non costituiva certamente un'offesa di particolare tenuità. La Cassazione ha rilevato, poi, che il primo comma dell'articolo 131-bis cp stabilisce che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore al massimo a 5 anni, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo (valutate ai sensi dell'articolo 133 cp) l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Si legge, inoltre, nella sentenza che i presupposti per beneficiare della norma sono plurimi. In particolare se il comportamento abituale esclude l'applicabilità dell'istituto, la condotta posta in essere in una sola occasione può determinare l'applicazione della causa di non punibilità solo se, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa sia di particolare tenuità.

La Cassazione, dunque, ha considerato la somma in gioco. Cifra (a titolo di Iva) che superava di 11mila euro la già corposa somma di 250 mila euro che costituisce il limite superato il quale scatta l'imputazione penale in base al quantum evaso.

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