Penale

Riforma penale, notificazioni al difensore a eccezione della citazione

All’imputato non detenuto la chance di eleggere un domicilio «telematico»

ADOBESTOCK

di Guido Camera

Il disegno di legge delega approvato dalla Camera punta a razionalizzare il sistema delle notificazioni all’imputato, rafforzando anche il suo diritto alla piena conoscenza del processo.

Si tratta di un intervento necessario, dato che l’articolo 420-bis del Codice di procedura penale, attualmente, consente la celebrazione del processo in assenza a fronte di meri indici di conoscenza del procedimento, desunti da atti delle indagini preliminari, accompagnati da un atteggiamento colposo dell’imputato.

Il legislatore delegato dovrà inoltre ampliare la possibilità di rimedi successivi in favore dell’imputato e del condannato giudicato in assenza, senza avere avuto effettiva conoscenza del processo, in conformità della direttiva Ue 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Notificazioni «telematiche»

La riforma dispone che, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, l’imputato non detenuto o internato potrà eleggere domicilio per le notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico (per consentirlo i decreti legislativi delegati dovranno modificare l’articolo 161 del Codice di procedura penale, che oggi prevede solo domicili “fisici”), ma avrà l’obbligo di indicare i recapiti telefonici e telematici di cui abbia disponibilità.

A chi notificare

Dovranno sempre essere effettuate all’imputato le notificazioni dell’atto di citazione in giudizio, anche di impugnazione.

Tutte le altre notificazioni all’imputato non detenuto saranno invece eseguite presso il difensore.

Per garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’interessato, i decreti delegati dovranno prevedere delle deroghe al regime di consegna presso il difensore per i casi in cui l’imputato sia assistito da un avvocato d’ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna personale dell’atto all’imputato medesimo o a persona con lui convivente, anche temporalmente, o al portiere o a chi ne fa le veci.

Il primo atto notificato all’imputato dovrà inoltre contenere l’espresso avviso che quelli successivi - diversi dalla citazione a giudizio, anche di impugnazione - saranno effettuati presso il difensore, al quale l’imputato avrà l’onere di indicare i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità e un recapito idoneo, anche telematico, dove effettuare le comunicazioni e di aggiornarlo su ogni cambiamento di questo recapito.

La legge delega precisa che i decreti attuativi dovranno prevedere espressamente che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l’omessa o ritardata comunicazione all’assistito causata dal fatto di quest’ultimo.

Infine, i decreti delegati dovranno disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal Codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all’imputato.

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