Amministrativo

Accesso civico ampio sui permessi di costruire

Per il Tar Bari non serve uno specifico motivo di interesse

di Guglielmo Saporito

Accesso civico generalizzato per visionare i permessi di costruire, anche senza uno specifico motivo di interesse. Lo ha deciso il Tar di Bari con sentenza 382 del 15 marzo 2022, distinguendo tra “accesso ai documenti” e “accesso civico”.

Il primo, regolato dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, riguarda chi è “interessato”; l’accesso civico, invece (articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, cd. Foia), corrisponde a un’informazione generalizzata e priva di uno specifico interesse. Ambedue le strade sono percorribili per visionare un titolo edilizio. A norma della legge 241/1990, il permesso è accessibile se vi è un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento (ad esempio, per controllare l’altezza o le destinazioni di un edificio confinante). Inoltre, lo stesso documento può essere genericamente chiesto anche da qualsiasi cittadino, che intenda visionare il permesso solo per partecipare all’attività amministrativa, controllando le funzioni istituzionali e l’utilizzo di risorse pubbliche.

La diversità di procedure emerge quando le richieste diventano numerose e frequenti, cioè quando appaiano finalizzate a un controllo ancor più generalizzato sull’operato dell’amministrazione. Le richieste massive e ingiustificate, che l’ente pubblico può respingere, sono quelle irragionevoli, relative a una quantità di documenti e informazioni tale da comportare un carico di lavoro nocivo al buon andamento dell’amministrazione. La stessa Autorità anticorruzione (delibera 1309 del 28 dicembre 2016), ha emanato specifiche linee guida per evitare richieste manifestamente irragionevoli, ad esempio quando si chiedano tutti i permessi di costruire rilasciati in un anno. Un caso del genere è avvenuto in Toscana e il locale Tar (sentenza 1295/2019) ha appunto escluso qualsiasi diritto di accesso.

Esistono comunque, osserva ancora il Tar Bari, più punti di contatto tra i vari tipi di accesso, perché anche l’accesso di stampo civico, di generica partecipazione, può soddisfare un interesse singolo e fondare la richiesta di visionare il titolo edilizio altrui, anche senza esigenze altruistiche o sociali. Allo stesso modo, una richiesta di accesso ai dati di un servizio pubblico, da parte di un’impresa esclusa da una gara, può avvenire anche con generico accesso civico, purché la richiesta non sia pretestuosa (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 10/2020). In ogni caso, chi chiede l’esibizione degli atti, quali un progetto edilizio altrui, non può poi utilizzarne il contenuto per fini personali, ad esempio imitando servilmente un’architettura o trascrivendo calcoli o elementi tecnici, perché ciò genererebbe una concorrenza sleale. Chi ottiene i dati deve evitarne l’ulteriore diffusione, garantendo la riservatezza.

Con la stessa logica, che caratterizza i due accessi (civico e con legge 241), devono operare anche i consiglieri comunali, che hanno un diritto di accesso di terzo tipo, relativo agli atti utili per poter esercitare il loro mandato. Una volta che il consigliere abbia ottenuto gli atti richiesti, non può girarli a terzi, perché rischia una sanzione da parte dell’Autorità garante della privacy.

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