Civile

Non è inesiste ma nulla la notificazione fatta al procuratore revocato

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 9232/2022

di Mario Finocchiaro

La notificazione effettuata presso il domicilio di un procuratore revocato e sostituito non è inesistente, ma unicamente nulla, con conseguente obbligo del giudice di ordinarne la rinnovazione, per consentire la prosecuzione del giudizio. Questo il principio espresso dalla Sezione III della Cassazione con la sentenza 22 marzo 2022 n. 9232.

I precedenti conformi
Nello stesso senso
- richiamata in motivazione, nella pronunzia in rassegna - Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2018, n. 1798, secondo cui in tema di contenzioso tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'articolo 291 Cpc.

E quelli contrari
Diversamente, per la giurisprudenza anteriore, per l'affermazione che in tema di contenzioso tributario, la notifica eseguita presso il procuratore domiciliatario cui sia stato revocato il mandato e sostituito da un altro è inesistente - come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'articolo 291 Cpc - una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale della sostituzione, Cassazione, ordinanza 11 gennaio 2017, n. 529, che ha escluso l'applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la inesistenza della notificazione effettuata presso il procuratore domiciliatario sostituito da altro procuratore domiciliatario, essendo state la revoca e la nuova nomina portate a conoscenza della controparte mediante memoria di costituzione del nuovo difensore.
Sempre in quest'ultimo senso, la notifica eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da un altro è inesistente - come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 291 Cpc - una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale della sostituzione, Cassazione, sentenze 19 gennaio 2016, n. 759, che ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione del procedimento per inattività delle parti in quanto il giudizio, a seguito di interruzione, era stato riassunto con atto notificato presso lo studio di un difensore diverso da quello con il quale le parti notificande si erano già costituite nello stesso giudizio, dopo una precedente riassunzione; 27 luglio 2012, n. 13477, ove il rilievo che una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato, e questi non è più gravato da alcun obbligo, non operando la proroga che si accompagna alla semplice revoca del mandato senza la nomina di nuovo difensore, e 11 febbraio 2009, n. 3338, in Corriere giuridico, 2009, p. 1639, con nota di Stella M., Solidarietà da fatto dannoso e integrazione necessaria del contraddittorio nel giudizio di gravame.

L'inesistenza della notifcazione
Nella stessa ottica delle pronunce richiamate da ultimo, e, in particolare, per l'affermazione che l'erronea notificazione dell'impugnazione ad un legale che non abbia la rappresentanza processuale della parte, e non sia suo domiciliatario, si traduce in inesistenza della notificazione medesima, in quanto eseguita presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, e, pertanto, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, restando preclusa ogni possibilità di sanatoria mediante rinnovazione, Cassazione, sentenze 18 febbraio 2008, n. 3964; 8 maggio 1981, n. 3016; 26 marzo 1979, n. 1756, in Foro it., 1979, I, c. 926; 5 luglio 1977, n. 2938.

Le Sezioni Unite
Come osservato in motivazione, nella pronunzia in rassegna, la più recente giurisprudenza, in termini opposti a quella da ultimo richiamata prende le mosse dall'insegnamento contenuto in Cassazione, sez. un., sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917, in Guida al diritto, 2016, fasc. 38, p, 56 (con nota di Finocchiaro M., Ogni altra ipotesi va qualificata come semplice nullità) secondo le quali la inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono:
a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

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