Civile

La Consob modifica il regolamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie

Le novità, messe a punto dopo una consultazione pubblica, entreranno in vigore dal 1 ottobre

di Marco Marinaro

A distanza di cinque anni dalla istituzione dell'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), la Consob, con la delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, ha apportato una serie di modifiche al suo Regolamento (originariamente approvato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016).
L'esperienza maturata nei primi quattro anni di attività (l'Acf è divenuto operativo dal 9 gennaio 2017 ed è nato sul modello dell'Arbitro bancario finanziario istituito dalla Banca d'Italia nel 2009) ha indotto la Consob ad avviare la procedura con consultazione pubblica il 19 dicembre 2019 per la revisione del Regolamento che poi è approdata - tenuto conto del parere del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI) - al testo in esame, la cui entrata in vigore è fissata per il 1° ottobre 2021.
Secondo quanto precisato dalla Consob, la revisione regolamentare è stata attuata «tenendo conto delle esigenze … e dei dati relativi ai procedimenti trattati e conclusi» e mira principalmente «a semplificare il procedimento dinanzi all'Acf e a migliorarne il funzionamento».
In effetti le modifiche apportate sono per lo più tecniche e di tipo procedimentale, ma al contempo si introducono anche disposizioni volte ad agevolare la composizione bonaria delle controversie e l'adempimento delle decisioni.

La definizione di "intermediari" e la consegna delle "informazioni chiave"
In primo luogo, le nuove disposizioni allineano la definizione di "intermediari", rilevante ai fini del Regolamento, con le nuove definizioni di "gestori di portali" e di "soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa" introdotte a seguito delle più recenti modifiche del Tuf.
Inoltre, esse estendono espressamente l'ambito di operatività dell'Acf alle controversie relative alla violazione dell'obbligo di consegnare all'investitore il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document) di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014.

La competenza ratione temporis
Viene introdotto – nel solco del modello Abf – il criterio della competenza "temporale" in quanto si delimita l'ambito di operatività dell'Acf riferendolo alle controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso (articolo 3, comma 3-bis).
L'introduzione di un termine decennale trova la sua ratio nell'esigenza di contemperare la necessità di focalizzare l'attività dell'Arbitro su operazioni o comportamenti meno risalenti con quella di tutelare degli investitori. D'altro canto, tale termine consente di non escludere dalla competenza dell'Acf controversie in linea di massima ancora conoscibili dal giudice ordinario (in quanto il termine è allineato a quello ordinario di prescrizione) e, comunque, soggette alla condizione di procedibilità del preventivo esperimento della mediazione.
Sul punto la Consob ha precisato che la diversa disciplina adottata dalla Banca d'Italia per l'Abf con le nuove disposizioni (che prevede un limite per la competenza temporale di sei anni) tiene conto del rilievo secondo cui la percezione dei danni derivanti da investimenti di natura finanziaria può risultare più differita nel tempo rispetto ai danni connessi allo svolgimento dell'attività bancaria.

Le nuove ipotesi di irricevibilità del ricorso
Le nuove norme introducono quali ipotesi di irricevibilità del ricorso, la pendenza di procedimenti arbitrali o giurisdizionali, l'esistenza di una precedente decisione di merito assunta dall'Acf ovvero all'esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale (articolo 10, comma 2).

La procedura telematica
Si ribadisce poi che la presentazione del ricorso, il contraddittorio e lo scambio di documentazione debbano avvenire esclusivamente attraverso il sistema telematico, richiedendo altresì alle parti di avvalersi della modulistica che sarà resa disponibile sul sito web dell'Acf.

La soluzione negoziale
Con la modifica del regolamento si inseriscono previsioni che mirano ad agevolare la composizione conciliativa della controversia e l'adempimento delle decisioni: in particolare, si segnala la possibilità per le parti di chiedere una sospensione del procedimento al fine di trovare un accordo; l'estinzione del procedimento in caso di raggiungimento di un accordo o del pieno soddisfacimento della pretesa; il rinvio della pubblicazione della notizia di mancato adempimento in caso di avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull'esecuzione della decisione; la possibilità di adempimento tardivo con conseguente cancellazione della notizia di mancato adempimento; l'eliminazione o la riduzione del contribuito di soccombenza a carico dell'intermediario in presenza di proposta conciliativa, rifiutata dal ricorrente, per importi pari o superiori a quelli riconosciuti dall'ACF nella decisione.

La conclusione del procedimento
Viene disciplinato in modo più puntuale la conclusione del procedimento stabilendo, in linea con le nuove disposizioni Abf e in un'ottica di maggiore certezza e trasparenza, che entro novanta giorni dal completamento del fascicolo l'esito della decisione debba essere comunicato alle parti anche attraverso l'invio del dispositivo e prevedendo che, in tal caso, la decisione corredata della relativa motivazione venga trasmessa alle parti entro i successivi trenta giorni.

Le spese per la difesa tecnica
La Consob ha precisato di aver ritenuto di non introdurre, all'articolo 15, comma 2, l'istituto del rimborso delle spese di difesa, fermo restando che, pur in assenza di un'espressa disposizione regolamentare, tali spese, potendo rappresentare – ove ne ricorrano i presupposti – una componente del danno subìto dal ricorrente, possono essere liquidate a suo favore qualora ne abbia fornito prova.

L'entrata in vigore
Le modifiche apportate al Regolamento Acf entreranno in vigore dal 1° ottobre 2021 e si applicheranno ai procedimenti avviati con ricorso proposto successivamente alla data indicata ad eccezione delle modifiche relative alla disciplina sull'esecuzione della decisione (articolo 16) che si applicheranno alle decisioni assunte a partire dalla data di entrata in vigore, ancorché relative a procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data.

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