Civile

Nullo l'accertamento chilometrico sul tassista se il reddito dichiarato è in linea con gli studi di settore

Le Entrate non possono accertare effettuando arbitrari conteggi sul numero di chilometri percorsi

di Giampaolo Piagnerelli

Il tassista in regola con gli studi di settore non può poi essere oggetto di accertamento sul presunto numero dei chilometri effettuato in servizio (senza tenere conto dei chilometri percorsi per proprie finalità). Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 26018/22.

La vicenda. Venendo ai fatti con un atto impositivo erano stati rideterminati i ricavi relativi all'esercizio dell'attività di tassista nella città di Firenze, accertati nella misura di 58 mila euro a fronte dei dichiarati 18mila. Ne era derivata la contestazione di maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni amministrative. L'accertamento era stato avviato, perché, pur nella formale regolarità delle scritture contabili e nella coerenza del dichiarato con lo studio di settore applicato, i ricavi e i compensi erano stati poco credibili. Si era pertanto proceduto a un accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 29 settembre 1973 n. 600. Era seguito il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana. La Commissione provinciale aveva rigettato le doglianze del contribuente. La Commissione regionale, invece, con la sentenza impugnata dalle Entrate aveva accolto integralmente il ricorso introduttivo del contribuente. La Cassazione ha evidenziato che la redditività presunta era frutto di semplici calcoli matematici, con una diminuzione (arbitraria) dei chilometri percorsi annualmente per uso privato e conseguente aumento (arbitrario) dei chilometri percorsi in occasione del servizio taxi offerto. I Supremi giudici, peraltro, hanno rilevato come non esistesse uno studio statistico del comune di Firenze sulle percorrenze medie di ogni corsa e sul costo medio.

Conclusioni. La Cassazione ha concluso rilevando come le presunzioni su cui l'accertamento era fondato, fossero prive del carattere della gravità, precisione e concordanza, il tutto in presenza di una dichiarazione in linea con gli studi di settore.

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